Acconto Irpef partite Iva, cambia la data: quando si deve pagare

Acconto Irpef partite Iva, cambia la data ma quando si deve pagare? Tutte le informazioni utili per non farsi trovare impreparati.

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Calcolatrice nera (Pensioniora.it)

Lo scorso 18 ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 244 il Dl n 145, il Collegato Fiscale alla manovra di bilancio 2024. Il provvedimento ha per oggetto le Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali ma anche a tutela del lavoro. Nel 2023 si assiste allo slittamento temporale del secondo acconto IRPEF per le Partite IVA. Di recente l’Onorevole Gusmeroli aveva già lasciato intendere che accadesse questo slittamento.

Sul punto aveva infatti affermato: “…stiamo individuando un tetto di fatturato, probabilmente vicino ai 500mila euro per rientrare nell’abolizione dell’acconto di novembre rateizzato e pagato da gennaio a giugno 2024. Tutto il resto della platea entra a novembre 2024″.

Slitta la data dell’acconto Irpef, cosa cambia

denaro contante euro
denaro contante (Pensioniora.it)

Per quanto concerne il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, occorre precisare alcuni aspetti, allo scopo di evitare ogni forma di confusione a danno del contribuente. In primis questo cambiamento riguarda il solo periodo d’imposta 2023 e le persone titolari di partita IVA che, nel periodo d’imposta precedente, dichiarano ricavi o compensi non superiori a centosettantamila euro. Ma non solo, questo intervento è destinato a chi ha effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Si escludono i contributi previdenziali, assistenziali ed i premi assicurativi INAIL.

Infine, si prevede che il pagamento avvenga in unica soluzione entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure i contribuenti destinatari e gravati da tali tasse, procedano al pagamento frazionato in cinque rate mensili di pari importo. Manovra possibile purché avvenga a decorrere del mese di gennaio ed entro il 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi previsti dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che sono pari al 4% della somma.

Estensione della proroga

Partendo dalla considerazione che la norma in esame parla di “seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”, dovrebbero essere interessati a tale slittamento anche i versamenti degli acconti delle imposte sostitutiva, quindi l’imposta sostitutiva per i forfetari, la cedolare secca sugli affitti, l’IVIE e l’IVAFE. Sarebbero invece esclusi chi, ritrovandosi con un’imposta in acconto non superiore a 103 euro, deve procedere al versamento di un unico acconto.

MARIA LONGO

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