Quali sono gli interventi edilizi che si possono sanare con il condono, gli abusi che non comportano conseguenze gravi.
Sanare lavori edilizi non proprio in regola con le normative in vigore è possibile, purché in presenza di determinate caratteristiche e di costruzioni che non oltrepassino gli standard indicati. Gli interventi di edilizia che coinvolgono aspetti strutturali delle case sono molti e in un contesto abitativo possono essere assai diversi: dalla risistemazione del balcone all’allargamento di una stanza, dalla ristrutturazione della veranda in giardino alla rifinitura di esterni e finestre.
Nuove leggi e regolamenti consentono di far emergere e condonare questi lavori anche quando coinvolgono interventi non così piccoli, pensiamo alla realizzazione di un bagno dove precedentemente non era previsto o all’ampliamento del volume di una stanza. Quello che conta, come accennato, è restare entro precisi limiti prescritti dalla norma e rispettare tutte le procedure per ottenere il condono.
La prima osservazione da fare, rispetto alla possibilità di sfruttare le opportunità di legge, è che i lavori da sanare devono aver rispettato il piano regolatore locale. In altri termini un lavoro in giardino di piccola entità o la risistemazione del tetto rientrano in questa categoria. Cosa che non si può dire per interventi su cubature maggiori o che modificano sostanzialmente degli edifici.
Una sanatoria presso il Comune può essere richiesta per lavori nei quali non è stata rispettata la segnalazione certificata di attività (Scia) o inviato con ritardo la Cila. Ampie sono le possibilità di condono per lavori effettuati in casa o negli spazi verdi di pertinenza dell’abitazione, purché gli abusi non siano oltre il 2 per cento.
Dunque per lavori che modificano entro il 2 per cento cubature, distanza, altezza, superficie coperta di quanto dichiarato in fase di presentazione del progetto, si può rimediare mediante una sanatoria automatica e gratuita, come per altre caratteristiche dell’edificio se nella misura consentita. La misura del 2 per cento deve essere tenuta di conto per lavori di ristrutturazione da sanare, anche in caso di interni esterni ed interni all’abitazione per stanze, verande, terrazze, balconi.
Il condono si ottiene con la dichiarazione del tecnico professionista abilitato che ne attesta le dimensioni e le segnala nella dichiarazione asservata da allegare agli atti di costituzione, trasferimento, di scioglimento di comunione di diritti reali. La sanatoria è possibile dunque se l’abuso non mette in discussione la sicurezza dello stabile e non contravviene a leggi edilizie e urbanistiche.
Le spese per queste sanatorie sono minime, ma occorre fare attenzione anche all’aspetto temporale. Infatti è valutata la data di realizzazione degli abusi e quella di presentazione della domanda di condono. Quindi le possibilità di sanatoria esistono ma sempre nel rispetto di precise condizioni e circostanze.