L’assegno di mantenimento versato direttamente dall’Inps: in quali casi è possibile riceverlo e le procedure.
In alcuni situazioni particolari, l’assegno di mantenimento assegnato dal giudice in caso di separazione (dopo il divorzio diventa assegno divorzile) al coniuge e ai figli, viene erogato direttamente agli aventi diritto dal debitore del terzo. Cioè il beneficiario riceve la somma direttamente dal debitore dell’obbligato. Quindi si può ricevere direttamente il mantenimento dal datore di lavoro.
Oppure a erogare l’assegno può essere l’Inps in caso di pensione del soggetto obbligato. Il grande vantaggio per il beneficiario è che in tal modo si evita l’inadempimento dell’obbligato, che non può rifiutare il versamento della cifra mensile. Ma questa procedura, che consente per il coniuge o per i figli di ottenere con maggiore certezza quanto spettante, è possibile soltanto in alcune circostanze. Vediamo quali.
Inps, quando versa il mantenimento
La cosa da sottolineare immediatamente è che il pagamento del terzo si rende necessario proprio per garantire la regolarità dei versamenti e di evitare gli inadempimenti dell’obbligato. Nel caso questo sia un pensionato, il mantenimento è versato direttamente dall’Inps al soggetto cui spetta, senza attendere altri passaggi.
Al pensionato, in questa circostanza, andrà un assegno previdenziale decurtato della parte dovuta al beneficiario del mantenimento. Il meccanismo quindi garantisce il soggetto cui spetta il beneficio, ma non è applicabile in tutte le occasioni. Infatti devono verificarsi delle precise situazioni. Il giudice non dispone con la sentenza di separazione il pagamento del terzo, ma si limita a decidere per l’assegno di mantenimento.
Solo in caso di inadempienza dell’obbligato si può ricorrere al meccanismo di tutela. Infatti quando il coniuge è inadempiente da almeno 30 giorni dopo un’intimazione di pagamento, il soggetto cui spetta il mantenimento può rivolgersi direttamente a un debitore dell’obbligato. Nel dettaglio la procedura è questa.
In caso di inadempienza dell’obbligato, bisogna inviargli una raccomandata con ricevuta di ritorno con una diffida formale intimandogli di pagare il dovuto entro 30 giorni. Aspettare i 30 giorni indicati con la raccomandata. Inviare il provvedimento del giudice con il quale è stato stabilito l’assegno di mantenimento all’Inps, dando tutte le informazioni per il versamento.
La notifica può essere effettuata mediante PEC. L’Istituto è obbligato a versare il mantenimento il mese successivo a quello in cui è stato inviato il provvedimento del giudice. Qualora l’Inps ritardi o rifiuti il versamento, il beneficiario può agire direttamente contro l’Istituto che è tenuto semplicemente a versare l’importo stabilito o a comunicare l’impossibilità della pensione a coprire l’assegno mensile.
Unico caso nel quale l’Inps non può sottrarre una parte per il mantenimento è con l’erogazione dell’assegno di accompagnamento o dalla pensione di invalidità. Per il resto la procedura di pagamento diretto del terzo avviene in automatico.