La mensilità aggiuntiva o quattordicesima a dicembre ecco chi la riceve e chi no, i dettagli della prestazione previdenziale
L’Inps ha versato sul conto di molti titolari di trattamenti pensionistici, con la rata del mese di luglio, la quattordicesima, un importo aggiuntivo che matura nell’arco di tutto dell’anno. La prestazione è stata introdotta nel 2007 e ha subito una modifica, ampliando il numero dei beneficiari a partire dal luglio del 2017. Coinvolge i pensionati a basso e medio reddito con una somma per sostenere le spese e l’aumento del costo della vita.
La mensilità aggiuntiva spetta ai pensionati ex dipendenti e lavoratori autonomi titolari di trattamenti di vecchiaia, di anzianità anticipata con reddito basso, pensione ai superstiti, di inabilità e degli assegni ordinari di invalidità. Per questi titolari l’ammontare della prestazione in più cambia in base a requisiti contributivi, reddituali ed anagrafici, cioè in relazione agli anni di contributi versati, al reddito dichiarato, al compimento di almeno dei 64 anni di età. La prestazione, come detto, ha lo scopo di dare un contributo ai trattamenti meno cospicui.
Di solito l’Inps effettua il pagamento della quattordicesima mensilità in automatico per tutti i pensionati aventi diritto insieme all’assegno di luglio, purché il titolare raggiunga il requisito anagrafico (64 anni di età) entro l’ultimo giorno del mese. Tuttavia ci sono delle eccezioni all’accredito della quattordicesima nel mese di luglio. Infatti chi matura il requisito anagrafico dopo il 31 luglio (1° luglio per le gestioni pubbliche), o chi diventa titolare di trattamento di pensione nel corso dell’anno, avrà la mensilità aggiuntiva nell’assegno del mese di dicembre.
Questi titolari di trattamenti dovranno attendere ancora qualche mese per avere la mensilità aggiuntiva. Questa particolarità è ribadita anche dall’Inps con il messaggio 2178/2023. Per la quattordicesima non c’è necessità di richiesta, è erogata in automatico dall’Istituto di previdenza sociale agli aventi diritto. Arriva tuttavia un’apposito messaggio ai beneficiari della misura con cui si evidenzia che la quattordicesima è versata in via provvisoria.
Come accennato per avere la mensilità aggiuntiva i requisiti sono di natura anagrafica, reddituale e contributiva infatti l’ammontare della somma versata cambia proprio in virtù del numero degli anni contributivi pagati (più elevati sono i contributi più elevata è la quattordicesima per gruppo di reddito) e del reddito personale del beneficiario.
Dal punto reddituale la misura va a chi ha un reddito fino a una volta e mezzo il trattamento minimo indicato dall’Inps che per il 2023 è di 563,74 euro. Diritto ampliato nel 2017 anche a chi ha redditi fino a due volte il trattamento minimo.
Per entrare nel particolare il limite massimo per ottenere la quattordicesima (compresa la clausola di salvaguardia) è di 15.161,24 euro. Purtroppo la misura non è prevista per le prestazioni di tipo assistenziale non imponibili (come la pensione di invalidità civile e l’assegno sociale); per i titolari di assegni non pensionistici di accompagnamento alla pensione (come l’Ape sociale, gli assegni straordinari di solidarietà, l’indennità definitiva dell’attività commerciale, l’Ape volontario, l’isopensione, l’indennità mensile del contratto di espansione). Non hanno diritto alla quattordicesima anche i pensionati a carico delle varie casse delle previdenze professionali.