Tramite questi requisiti, il contribuente che si avvale del sistema sanitario nazionale non è tenuto a pagare le spese di ticket. Ecco quali sono i motivi
Mentre è in pieno svolgimento il ritorno, il controesodo dell’ultima fetta relativa al popolo delle vacanze e le prime attività commerciali e di servizi inaugurano la riapertura, anche il calendario previdenziale si avvia ad un nuovo corso. Ebbene, l’estrema vicinanza con le porte di settembre lascia intuire che il primo impegno che andrà a realizzarsi sia la consueta tornata delle pensioni.
Come per l’inizio di agosto, anche per settembre è prevista una programmazione di soli quattro giorni, a partire dal 1° settembre, sebbene interposta dalla sospensione di un weekend. Al contempo, però, prosegue l’attuazione delle importanti modifiche proprio sugli importi delle pensioni: si sta parlando innanzitutto delle residue applicazioni riguardanti gli aggiornamenti, o meglio gli adeguamenti ISTAT sulla base degli indici inflazionistici.
Esenzione ticket medico: a chi spetta
Più specificatamente, l’aggiornamento ISTAT investe finalmente – con notevole ritardo rispetto agli annunci di inizio anno – le pensioni minime. Proprio in questo ambito, la rivalutazione in termini degli attuali consumi si traduce in un guadagno nell’importo netto del rateo; in particolare, l’aumento più rilevante è rappresentato dal raggiungimento del tetto di quasi 600 euro mensili per i pensionati minimi oltre i 75 anni di età.
La rivalutazione, nel senso generale delle pensioni minime, si basa su un doppio indice di rialzi deciso nella legge di bilancio 2023: un incremento dell’1,5% per i pensionati fino a 75 anni; e, come accennato, il rialzo a quasi 600 euro mensili per via dell’indice pari a 6,4%. Sui ratei che verranno consegnati nei prossimi giorni, i cedolini INPS presenteranno anche i primi pagamenti dell’ente previdenziale a titolo di rimborso del credito di imposta: importi per oneri deducibili, spese parzialmente detraibili e restituzioni di somme eccedenti relative al pagamento IRPEF dell’anno precedente.
Esenzione ticket medico: quali sono i criteri per ottenerlo
Nel corso del mese di settembre, molti percettori in qualità di contribuenti saranno chiamati a versare una delle rate dell’imposta IRPEF stabilita con la presentazione della dichiarazione dei redditi; nel frattempo, gli stessi potranno essere inclusi nella lista – come si è detto – dei primi riceventi delle restituzioni legate alla detraibilità delle spese e non solo. Come si sa, all’interno delle spese detraibili, vi sono costi scolastici e universitari, iscrizioni ad attività sportive, polizze assicurative su casa e salute e persino le spese per funerali; ma forse le spese più note, per le quali si conservano eventuali scontrini, ricevute e fatture, sono i costi medico e sanitari.
Nel novero delle spese farmaceutiche, il rimborso è valido se l’Agenzia delle Entrate ha acquisito l’importo speso tramite lo scontrino parlante emesso dalle farmacie, ed utile ad incrementare regolarmente i dati presenti nei modelli precompilati della dichiarazione dei redditi. Sul fronte delle prestazioni sanitari, alcuni soggetti non hanno l’incombenza della detraibilà; infatti gli individui fra i 6 e i 65 anni di età, con un reddito familiare annuo al di sotto di 8.263,31 euro (incrementato di 1.032,91 euro per ogni figlio a carico), godono dell’esenzione del ticket sanitario.
Ne beneficiano altresì i soggetti con età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, ma in possesso di un reddito familiare annuo inferiore a 36.151,98 euro. La domanda per il riconoscimento dell’esenzione avviene presso le ASL e possono presentarla anche questi soggetti: titolari di pensioni minime e familiari a carico con reddito annuo familiare complessivo sotto i 8.263,31 euro (fino a 11.362,05 euro, con coniuge e di 516,46 euro per ogni figlio a carico); portatori di malattie croniche o di patologie rare (dal diabete alle malattie renali e oncologiche); portatori si invalidità; soggetti in stato di gravidanza o post-partum.