Reddito di Cittadinanza (RdC) è possibile per gli occupabili , ottenere più di 7 ricariche in un caso specifico ecco quale
Si è conclusa dopo l’ultima erogazione del mese di luglio, la lunga esperienza Reddito di Cittadinanza (RdC) per gli occupabili che nel corso dell’anno hanno avuto con il mese scorso il settimo accredito del 2023. Per loro a settembre parte la possibilità di intraprendere il percorso del Supporto per la formazione e il lavoro.
Al contrario, per i nuclei familiari con componenti fragili (anziani con almeno 60 anni, disabili e minori) l’erogazione del sussidio contro la povertà e per l’inclusione sociale prosegue fino al mese di dicembre. Dopodiché inizierà a gennaio 2024 l’Assegno di inclusione che raccoglierà in qualche modo il grosso dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Tuttavia con la circolare del 12 luglio 2023 numero 61 l’Inps ha definto un caso in cui le famiglie composte da occupabili possino ottenere più di 7 mensilità nell’anno in corso.
Con la circolare l’Inps ha reso note i dettagli delle disposizioni contenute nella legge di bilancio e le relative novità operative, con qualche informazioni importante per gli occupabili. Nello specifico emerge la possibilità per questa categoria di beneficiari di avere più di sette ricariche nel corso del 2023, nel caso di una sospensione del trattamento durante il 2022.
Nella circolare è riportato che “In caso di eventuali sospensioni dell’erogazione della prestazione, qualora la stessa sia ripresa, il riconoscimento della misura nel corso dell’anno 2023 comprenderà le mensilità spettanti per l’anno o gli anni precedenti non ancora fruite, a cui potranno essere aggiunte fino a sette mensilità eventualmente spettanti per il 2023.”
Questo significa che nel caso di una sospensione nel 2022 a seguito di verifiche, una volta concluse queste si riprendono le erogazioni di arretrati del 2022 (non versate durante il periodo di sospensione) a cui si aggiungono le sette mensilità del 2023. Quindi per esempio nel caso di sospensione della fruizione per tre mesi da settembre 2022 e controlli superati successivamente con ripresa a gennaio 2023, le erogazioni prevedono le ricariche dei tre mesi arretrati non accreditati durante la sospensione e poi le sette mensilità del 2023. In totale 10 mensilità.
Quindi esiste la possibilità che nel corso dell’anno alcune famiglie di occupabili possano ricevere più delle sette mensilità previste dalla norma. Una circostanza però collegata al recupero di ricariche non accreditate l’anno precedente. Quindi resta ferma per gli occupabili la soglia delle sette mensilità durante l’anno in corso.
Per loro come accennato resta la possibilità di accedere a partire dal mese di settembre al Supporto per la formazione e il lavoro che prevede un contributo di 350 euro al mese versati dall’Inps. Si tratta di un’indennità di partecipazione a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, progetti di orientamento e di accompagnamento al lavoro e politiche attive al lavoro. L’erogazione della misura è della durata massima di 12 mesi senza possibilità di rinnovo.
I richiedenti dovranno presentare domanda attraverso la piattaforma SIISL (Sistema informativo inclusione sociale e lavorativa) allestita dall’Inps, con la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, la firma del Patto di attivazione digitale con l’invio dei propri dati personali a centri per il lavoro privati e pubblici, società di intermediazione, eccetera e infine la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato per l’avvio di ulteriori procedure formative.