Sono tanti gli italiani che hanno lavorato a Ferragosto e che ora si domandano se avranno un extra in busta paga…
Il Ferragosto è ormai passato e molti italiani lo hanno trascorso in vacanza con la famiglia o con gli amici, probabilmente in una località di mare. Se da un lato milioni di italiani sono partiti per godere delle vacanza, altrettanti sono invece rimasti a lavorare: pensiamo, ad esempio, a tutti coloro che lavorano in attività commerciali.
Come ben sappiamo, in calendario, il Ferragosto è rosso, ovvero un giorno festivo in tutta Italia. Si tratta del giorno dell’Assunzione della Vergine Maria al cielo e, come sappiamo tutti, cade il 15 agosto. Dal momento che in calendario questo giorno è rosso, per il CCNL i lavoratori hanno diritto di risposare ma, come detto, c’è chi ha lavorato.
Per il giorno di Ferragosto ci sono due trattamenti retributivi: uno è dedicato a chi riposa, l’altro a chi, appunto, lavora. Nel caso in cui il 15 agosto non si è svolto lavoro, ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, ma con retribuzione oraria, spetta un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
Gli impiegati che invece hanno la retribuzione fissa mensile, allora hanno già compresa nello stipendio la festività di Ferragosto. Per queste persone il trattamento economico del 15 agosto è contabilizzato nella busta paga di agosto. Cosa spetta invece ai lavoratori che in questo giorno di festa si sono recati in azienda?
Nel caso in cui il lavoratore ha prestato regolare servizio a Ferragosto avrà una retribuzione giornaliera incrementata delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come previsto dal CCNL di applicato al rapporto di lavoro. Per quanto riguarda queste maggiorazioni la percentuale è variabile e va dal 30 al 40%; i lavoratori del settore turistico, poi, quest’anno, hanno ricevuto anche un bonus per aver lavorato il 15 agosto.
Come funziona, invece, la retribuzione per i lavoratori che si trovano in cassa integrazione? Nel caso in cui il 15 agosto è infrasettimanale, allora il rapporto di lavoro è sospeso per intervento dell’ammortizzatore sociale. In questo caso la retribuzione prevista per la festività non rientra fra gli elementi di competenza da parte della Cassa.
Questo accade perché la retribuzione è a carico dell’azienda per i lavoratori a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana e a quelli sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Sempre a carico dell’azienda è chi è in cassa Inps, FSBA o Formatemp e nemmeno se la festività infrasettimanale che ricade nei primi 15 giorni della sospensione del rapporto di lavoro. Ci sono dei casi, invece, in cui la festività del 15 agosto è a carico della Cassa per i lavoratori.
Questo avviene quando i lavoratori sono sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane o se i lavoratori sono sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.