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Permessi legge 104 anche a lavoratori autonomi: grossa novità

Interessante sentenza dl Tribunale di Torino, esteso il diritto alla legge 104 anche a lavoratori parasubordinati e autonomi

Disabilità (Foto Adobe – pensioniora.it)

La possibilità di avere riconosciuti i diritti previsti dalla legge 104 va esteso anche a lavoratori autonomi, parasubordinati e professionisti. Questo afferma una recente sentenza del tribunale di Torino in merito a una vicenda riguardante permessi negati da una Asl di Torino a un lavoratore. Una vicenda che fa riflettere sulla strada che ancora si deve percorrere per i diritti dei disabili e delle loro famiglie e in genere sui diritti dei lavoratori, a prescindere dall’inquadramento contrattuale.

Quella di Torino è una vicenda che si trascina da anni. Infatti risale al 2010 quando la Asl del capoluogo piemontese nega i permessi della legge 104 a un lavoratore autonomo (uno psicologo) convenzionato con il Sistema sanitario nazionale a tempo indeterminato. Il lavoratore è un disabile dal dicembre 2008 con attestazione di gravità dall’anno successivo. Nel 2010 aveva richiesto alla Asl dove svolge servizio di fruire di permessi di lavoro analoghi a quelli regolati dalla legge 104 del 1992, come stabilisce la normativa della contrattazione collettiva di settore.

Legge 104 anche i lavoratori autonomi

Disabile (Foto Adobe – pensioniora.it)

Il lavoratore aveva un rapporto part time di 22 ore settimanali presso la sede della Asl, svolgendo regolare attività professionale. La risposta della Asl alla richiesta dello psicologo di fruire dei permessi della 104 è stata immediatamente negativa, con un parziale ammissione nel 2020 (12-13 ore al mese) e nel 2021 (una giornata al mese). Le motivazione per rifiuto presentate in aula di tribunale sono state diverse. Per la Asl la legge 104 non si applica al caso dello psicologo e negli accordi nazionali collettivi la fruizione di permessi dal lavoro è prevista per l’assistenza a familiari disabili, non a favore di lavoratori disabili.

La rimodulazione del permesso a 1 giorno al mese è stata effettuata in base all’orario settimanale del lavoratore (22 ore), solo con 38 ore al settimana è possibile ottenere 3 giorni di permessi mensili. Inoltre l’assenza di una precisa legislazione anteriore al 2020 rendeva per la Asl impossibile concedere i permessi. Ma a queste posizioni espresse dalla parte datoriale, il lavoratore aveva sempre ribadito il comportamento discriminatorio nei suoi confronti. Ma qual è stata la decisione dei giudici?

La sentenza del tribunale di Torino

Tastiera braille (Foto Adobe – pensioniora.it)

I giudici del lavoro con la sentenza numero 637 del 24 giugno 2023 hanno dato ragione al richiedente. Infatti anche senza una precisa previsione contrattuale, il mancato riconoscimento dei permessi dal 2010 al 2020 è un’inosservanza del criterio di parità di trattamento dei lavoratori, sancito dalla Direttiva 2000/78/CE e una modalità di discriminazione indiretta.

L’interpretazione dei giudici, sostiene che la legge 104 scaturisce dalla consapevolezza che il disabile si confronta con delle difficoltà maggiori nella vita lavorativa ed extra lavorativa, ha quindi bisogno di più tempo per riposare dal lavoro rispetto ad altre persone non disabili.

Quindi al di là di quanto affermato dalla contrattazione di categoria e in maniera retroattiva rispetto al contratto applicato, la parte datoriale è tenuta a concedere permessi di lavoro per la legge 104 anche a lavoratori autonomi, professionisti e lavoratori parasubordinati. Quindi una novità di grande valore e un precedente che certamente avrà una ripercussione per i diritti dei lavoratori.

Pubblicato da
Vincenzo Pugliano