In condizioni climatiche di caldo estremo esiste un possibile bonus da sfruttare oltre i 35 gradi, vediamo di che cosa si tratta
Queste giornate sono caratterizzate in gran parte del Paese da temperature molto elevate che sfiorano in molte località del Centro e del Sud i 38-40 gradi. Condizioni estreme che rendono difficile il riposo notturno, ma si fanno sentire soprattutto durante le ore diurne nelle attività lavorative e produttive.
L’esposizione a temperature eccessive durante lo svolgimento di mansioni che si svolgono all’aperto in modo non occasionale, aumenta le possibilità e il rischio di infortuni anche gravi, in settori quali l’edilizia civile e stradale (con particolare attenzione a cantieri e siti industriali), il comparto agricolo e della manutenzione del verde, il settore estrattivo, quello marittimo e balneare. Quindi il rischio da calore fa parte della valutazione del rischio e rientra nella valutazione e individuazione di precise misure di prevenzione e riduzione dei pericoli alla salute dei dipendenti, da parte del datore di lavoro.
Bonus con temperature oltre i 35 gradi
Nelle attività lavorative all’esterno non è chiaramente possibile intervenire sui parametri ambientali, diventa quindi necessario predisporre misure di prevenzione per ridurre i pericoli di malesseri e infortuni, con conseguenze anche gravi per la salute. Tra i fattori da considerare in chiave di prevenzione del rischio di stress termico ci sono gli orari di lavori nelle ore più calde (14-17), le attività che richiedono particolare sforzo fisico, le mansioni, la collocazione del luogo di lavoro, le caratteristiche del lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).
L’azienda e in particolar modo il responsabile della sicurezza può decidere in determinate condizioni climatiche, con temperature che superano i 35 gradi, una riduzione delle attività nelle ore più calde e soleggiate. Addirittura si può decidere di sospendere i lavori, se le condizioni meteo non lo consentono. In questi casi c’è la possibilità di ottenere la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), indicando nella domanda per l’ammortizzatore sociale le giornate di sospensione o riduzione lavorativa, le attività lavorative svolte senza la necessità di presentare bollettini meteo.
La CIGO è riconosciuta a prescindere dalle condizioni di rischio termico, in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda decide la sospensione dei lavori, in quanto ritiene che sussistano dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Quindi è possibile ricorrere all’ammortizzatore sociale al di là delle temperature registrate, se il responsabile della sicurezza lo crede necessario.
Tutela della salute del lavoratore
Ricordiamo che se durante un controllo dell’Ispettorato del lavoro sia riscontrata la mancanza delle valutazione del rischio e delle conseguenti disposizioni di tutela e prevenzione per la sicurezza dei dipendenti, può essere disposta l’immediata sospensione dei lavori. Inoltre se il responsabile, pur individuando il rischio e le misure preventive, non vigili sull’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza, può subire un verbale di prescrizione.
Le possibilità di intervenire per ridurre e per prevenire i rischi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori in condizioni di caldo estremo (sopra i 35 gradi) esistono e spetta al responsabili dell’azienda individuarle e farle rispettare, con l’adesione dei dipendenti stessi. La cassa integrazione è solo una delle possibilità, ma va sfruttata se le situazioni lo richiedono.