Che cosa prevede il Reddito di Cittadinanza (RdC) con l’invalidità civile, le possibilità non conosciute a molti
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) sta arrivando alle ultime batture per molti percettori. Si stima che circa 400mila beneficiari perderanno la misura alla fine del mese di luglio con l’effettuazione della settima ricarica nel corso del 2023. Sono i cosiddetti occupabili dai 18 ai 59 anni di età con non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.
A settembre per alcuni di loro sarà possibile fare richiesta del Supporto per la formazione e il lavoro, indennità di partecipazione a corsi e programmi di qualificazione, riqualificazione aggiornamento professionale, di accompagnamento e orientamento al lavoro, di politiche attive del lavoro, di impieghi socialmente utili. Nel frattempo per le famiglie con soggetti fragili (anziani con almeno 60 anni di età, minorenni e disabili) l’erogazione del Reddito di Cittadinanza prosegue per tutto il 2023, in attesa del via della prestazione che ne prenderà il posto, l’Assegno di inclusione.
RdC e invalidità civile sono compatabili?
Quindi per tutto quest’anno il Reddito di Cittadinanza andrà avanti per gli aventi diritto, in particolare per i le famiglie con disabili. Ma a questo proposito occorre chiarire qual è la posizione del RdC rispetto all’invalidità civile. Le due prestazioni sono perfettamente cumulabili, il RdC va integrare la misura percepita dalla persona fino al raggiungimento della soglia prevista (780 euro per i soggetti singoli).
Quindi in caso di beneficiario di invalidità civile, pensione di invalidità o inabilità al lavoro la misura non si perde ma si riduce l’importo del Reddito di Cittadinanza. In pratica un invalido civile può richiedere il RdC, ma questo subirà un taglio pari all’importo dell’assegno di invalidità. Al Reddito di Cittadinanza occorre sottrarre la cifra dell’invalidità percepita.
Infatti la legge sul Reddito di Cittadinanza prescrive che, ai fini del sussidio, il reddito familiare venga calcolato al netto dei trattamenti assistenziali goduti dai componenti del nucleo familiare, con l’eccezione delle prestazioni erogate a prescindere dal reddito proprio o familiare. Per la dichiarazione Isee è considerato disabile chi soddisfa i requisiti del DPCM 159/2013 allegato 3, con la differenziazione di disabilità media, grave e non autosufficiente.
Accompagnamento e Reddito di Cittadinanza
Alla classificazione accennata poco sopra corrispondono trattamenti e prestazioni diverse erogate da enti diversi (Inps e Inail) con regolamentazioni diverse. A questo proposito va ricordato che si può presentare domanda di Reddito di Cittadinanza con assegno di invalidità anche se si percepisce l’indennità di accompagnamento. Il sussidio in questa situazione non è ridotto, poiché l’importo dell’accompagno è un trattamento di assistenza cui non si applica la prova dei mezzi (cioè è versato al di là del reddito familiare o personale). Quindi RdC e indennità di accompagnamento sono compatibili, quest’ultimo non riduce la cifra erogata come sussidio.
Anche altre prestazioni destinate a persone con disabilità non hanno effetti sul Reddito di Cittadinanza. Si possono ricordare il pagamento degli arretrati; le riduzioni alla partecipazione al costo dei servizi; le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento dei tributi; il rimborso di spese sostenute; i buoni servizio e gli altri titoli che hanno funzione di sostituzione dei servizi. Quindi i disabili o i nuclei familiari in possesso dei requisiti (a partire dall’Isee) possono richiedere il RdC, anche in presenza di assegno di invalidità e indennità di accompagnamento.