Per una causa è possibile ottenere il patrocinio di un avvocato senza pagare? Vediamo i dettagli della questione
Affrontare le spese per una causa non sempre è agevole per chi non dispone di finanziare solide. Purtroppo avere l’assistenza di un avvocato può essere molto costoso e non sempre tutti possono permetterselo. Il gratuito patrocinio consente di rimediare a questa situazione e consente anche alle persone meno ricche di agire e difendersi nelle cause civili, penali, contabili, tributarie e amministrative.
Quindi a un cittadino è garantito il diritto di difendersi e di non pagare la parcella del professionista né le spese amministrative (marche da bollo e contributi unificati), ma non sono coperte le spese stragiudiziali né le spese della controparte in caso di perdita della causa. Quindi è lo Stato a farsi carico delle spese legali, ma solo in presenza di determinati requisiti.
Non tutti gli avvocati accettano cause in patrocinio gratuito. Infatti oltre all’iscrizione all’albo professionale, è necessario far parte della lista degli avvocati abilitati al patrocinio gratuito della città svolgono l’attività professionale. Ma anche chi richiede questa possibilità deve possedere dei requisiti specifici:
Essere un soggetto idoneo vuol dire essere un cittadino italiano e un cittadino straniero con un regolare permesso di soggiorno, oppure un apolide senza una cittadinanza specifica, o infine un’associazione senza scopo a fine di lucro. La legge una precisa soglia di reddito oltre la quale non è consentito ottenere questo servizio.
La soglia attualmente prevista è al momento di 12.838,01 euro. Ma oltre alla dichiarazione di redditi è necessaria anche una certificazione Isee (Indicatore situazione economica equivalente), il CU e altri documenti che confermino le difficoltà economiche. In caso di soggetto coniugato si somma il reddito della coppia o del nucleo familiare.
Quindi da quanto accennato, la condotta del richiedente è molto importante per l’ottenimento della gratuito patrocinio. Una volta individuato l’avvocato presente nell’apposito albo dei profesisonisti, occorre fornirgli tutta la documentazione prevista a dimostrare di essere nella condizione di reddito necessaria (stato di famiglia, dichiarazione dei redditi, copia dei documenti dei familiari, e così via).
Ma oltre ai documenti per l’avvocato prescelto si deve presentare un’istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato. Le modalità di invio della domanda variano: nel caso di processo civile l’istanza va depositata presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio (oltre al civile anche processo amministrativo e tributario).
Occorre presentare richiesta di ammissione e indicazione del processo, dati anagrafici del richiedente e del suo nucleo familiare, autocertificazione dei redditi e impegno a comunicare variazioni del reddito stesso.
In caso di processo penale, invece, l’istanza va depositata presso l’ufficio del magistrato dove si svolgerà il processo. Entro 10 giorni l’ordine degli avvocato o il magistrati devono comunicare se l’istanza sia stata accettata o rifiutata. In caso di parere positivi, gli onorari del professionista saranno a carico dell’autorità giudiziaria.