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RdC, nuovo chiarimento INPS sulla durata

Nuovo chiarimento dell’Inps per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), ecco la durata dell’erogazione

Reddito di Cittadinanza (Foto Adobe – pensioniora.it)

Continua la campagna informativa dell’Insp sulla prossima erogazione del Reddito di Cittadinanza che per molti beneficiari sarà l’ultima. Questa volta la notizia e le informazioni relative sono presentate sulla pagine Facebook “Inps per la famiglia”, molte utilizzata dagli utenti dell’Istituto di previdenza sociale per la chiarezza delle informazioni e la rapidità nelle risposte ai quesiti posti dai cittadini.

Le informazioni riguardano il Reddito di Cittadinanza, come accennato, in una fase in cui le preoccupazioni di molti beneficiari sono giustificate, in considerazione delle scadenze ormai prossime. Infatti da fine luglio i cosiddetti occupabili al lavoro dai 18 ai 59 anni saranno esclusi automaticamente dalla prestazione e per loro sarà di fatto l’ultima erogazione. Ma andiamo con ordine e vediamo quali dettagli fornisce la pagina Facebook dell’Inps.

Ecco la durata comunicata dall’Inps del RdC

Reddito di Cittadinanza (Foto Adobe – pensioniora.it)

La prima cosa da sottolineare è proprio la durata del beneficio: nel corso del 2023 l’erogazione potrà avvenire fino a un massimo di 7 mensilità, che si concluderanno in ogni caso il 31 dicembre 2023. Questa limitazione non si applica alle famiglie con soggetti fragili, cioè minori, disabili o persone con almeno 60 anni di età. Per questi nuclei familiari il sussidio si protrarrà fino al 31 dicembre 2023, limite ultimo della prestazione.

Anche i percettori per i quali è stata comunicata all’Inps la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il termine di 7 mesi e non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a ricevere il reddito di cittadinanza fino alla fine del mese di dicembre dell’anno in corso. Quindi la scadenza definitiva per gli occupabili sarà fine luglio, mentre per i restanti fruitori del beneficio, la conclusione delle ricariche è prevista il 31 dicembre 203.

L’Inps ricorda inoltre che se il periodo di godimento continuativo dei 18 mesi viene completato prima del 31 luglio, sarà possibile inoltrare una nuova domanda dopo il mese di sospensione nei versamenti del Reddito di Cittadinanza prevista dalla legge, per l’ottenimento di altre ulteriori 7 mensilità, tenendo tuttavia in considerazione di quelle già fruite nell’anno in corso.

Quindi gli occupabili che concludono prima della fine di luglio il loro beneficio, possono fare una nuova domanda, ma conteggiando quelle già avute nel corso del 2023. Complessivamente durante quest’anno non possono avere comunque più di 7 erogazioni.

Altri informazioni importanti

Inps (Foto Adobe – pensioniora.it)

Altra sottolineatura da parte dell’Inps quella relativa alla congruità del lavoro: si perde il diritto a ricevere il reddito di cittadinanza al rifiuto della prima di lavoro congrua. Questi sono i criteri di legge per cui un’offerta di lavoro è considerata congrua:

  • coerenze con le esperienze e competenze maturate;
  • durata della disoccupazione;
  • distanza dalla residenza e tempi di spostamento con mezzi di trasporto pubblico;
  • paga superiore almeno del 10 per cento del beneficio massimo ottenibile da una persona, inclusivo della parte a integrazione del reddito delle famiglie residenti in case in affitto.

Le modifiche apportate con la legge di bilancio hanno definito congrua la distanza entro 80 chilometri dalla residenza del beneficiario o raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Quindi le possibilità di rifiutare un’offerta di lavoro sono sempre minori, soprattutto se a tempo indeterminato ovunque nel territorio nazionale, le proposte lavorative sono da accettare ovunque.

Pubblicato da
Vincenzo Pugliano