Qualche informazioni per le supplenze brevi che hanno presentato domanda per la Naspi, i tempi di attesa previsti
Con la conclusione della scuola a metà del mese di giugno, si sono conclusi anche molti contratti del personale docente impegnato con le supplenze brevi. Molti dei contratti sono scaduti in data 30 giugno e quindi è ormai possibile richiedere la Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego). In altre parole è possibile presentare domanda per l’indennità di disoccupazione.
La misura spetta in tutti i casi di perdita involontaria del posto di lavoro e riguarda una serie di figure contrattuali: dipendenti con rapporti di lavoro subordinato; lavoratori del settore artistico con contratti di lavoro subordinato; apprendisti; soci lavoratori di cooperative con contratti di lavoro con le cooperative medesime; operai agricoli a tempo indeterminato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Naspi per le supplenze ecco quando
Quindi tra gli aventi diritto della prestazione vi sono anche i dipendenti della PA con contratti di lavoro a tempo determinato e questo è proprio il caso degli insegnanti con contratto scaduto il 30 giugno 2023. Questa precisazione riguarda naturalmente non solo il personale docente, ma anche i collaboratori scolastici (i bidelli, per essere chiari e il personale Ata (tecnici e amministrativi).
Per tutti questi lavoratori (compresi gli insegnanti con supplenze saltuarie) è possibile presentare domanda di Naspi all’Inps. Ma quali sono i tempi di attesa dell’indennità? I tempi di lavorazione e definizione del provvedimento sono stabiliti in genere in trenta giorni, come indica lo stesso sito dell’Istituto di previdenza sociale. Quindi per chi ha presentato la domanda entro la domanda l’8 luglio (valutando la scadenza del contratto al 30 giugno), gli importi sono previsti a cavallo della prima e della seconda settimana di agosto.
La Naspi di luglio 2023 potrebbe arrivare loro nei giorni compresi tra il 7 e il 9 del mese di agosto, non dimenticando che non esiste un calendario preciso e prestabilito per questa prestazione, la cui erogazione dipende dalla data di presentazione dell’istanza. Ma la data della presentazione non determina solo quella di erogazione, ma anche l’importo che varia a seconda la decorrenza. Infatti la Naspi dipende spetta a partire da una determinata data.
Decorrenza della prestazione
L’indennità di disoccupazione spetta a partire da dei giorni prestabiliti:
- se l’interessato presenta la domanda entro l’ottavo giorno dalla fine del rapporto di lavoro, la Naspi decorre dall’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- se l’interessato presenta la domanda dopo l’ottavo giorno ed entro i termini di legge (cioè entro 68 giorno dalla fine del rapporto di lavoro), la Naspi decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda;
- in caso di licenziamento per giusta causa, la decorrenza avviene a partire soltanto dal 38esimo giorno successivo alla perdita del lavoro, se la richiesta è presentata entro 38 giorni. A partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata a partire dal trentottesimo giorno dal licenziamento;
- in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o avviso la decorrenza avviene a partire dall’ottavo giorno del termine di questo periodo, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, oppure dal giorno successivo alla presenta. zione della domanda se presentata dopo l’ottavo giorno, ma entro i termini di legge.
Come si vede la data di presentazione è importante non solo per conoscere la data prevedibile per l’accredito della somma, ma per avere un’idea approssimativa del suo ammontare, ricordando che la Naspi spetta a partire dall’ottavo giorno dopo la fine del lavoro e presentando domanda entro l’ottavo giorno, non si perde neanche un giorno di indennità.