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Bonus e Incentivi

È prevista la quattordicesima per la Naspi?

I percettori dell’indennità di disoccupazione Naspi, hanno diritto alla quattordicesima, cioè alla mensilità aggiuntiva?

Naspi (Screenshot facebook – pensioniora.it)

Una delle questioni più ricorrenti e frequenti per molti beneficiari della Naspi, riguarda la compatibilità con altre prestazioni di integrazione e incremento del reddito, soprattutto in una fase in cui gli effetti dell’inflazione si fanno sentire sui conti delle famiglie. Proprio nel mese di luglio molti lavoratori e pensionati hanno ricevuto o stanno per ricevere la quattordicesima mensilità aggiuntiva.

Una somma che contribuisce a rendere più pesante il cedolino del mese e che tuttavia è prevista solo per alcuni contratti collettivi di lavoro e per specifiche categorie di pensionati, con attributi di reddito e di contributo particolari. Non si tratta quindi di una prestazione che interessa tutti i percettori di trattamento pensionistico, né tutti i lavoratori dipendenti (gli autonomi chiaramente non la percepiscono). Ma osserviamo brevemente la natura di queste misure.

Percettori della Naspi e quattordicesima mensilità

Cedolino (Foto Adobe – pensioniora.it)

La Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un assegno mensile di disoccupazione che da alcuni anni ha preso il posto di due precedenti misure previste in caso di perdita dell’occupazione, la Aspi e la Mini Aspi. La prestazione è erogata dall’Inps dietro domanda dell’interessato per un massimo di 24 mesi nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo (oggettivo soggettivo e per giusta causa), per risoluzione consensuale del contratto, per dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, per dimissioni per giusta causa. Quindi in genere in tutti i casi di perdita involontaria del posto di lavoro.

Per l’ottenimento della prestazione è necessario aver versato almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione, con retribuzione settimanale non inferiore ai minimi settimanali previsti dalla legge. la domanda va presentata all’Inps per via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del lavoro. Queste in grandi linee alcune informazioni riguardanti la Naspi. La quattordicesima mensilità, invece, è una quota aggiuntiva che viene percepita da alcuni lavoratori a pensionati tra i mesi di giugno e luglio.

Per quanto concerne il mondo del lavoro la quattordicesima è inserita in alcuni Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), nello specifico in quello del Commercio, nell’Autotrasporto merci e logistica, nel contratto Studi professionali, assicurazioni e istituti di credito, in quello di Istituti di vigilanza, Turismo, Nettezza urbana Edilizia, infine nel CCNL di Alimentari, Operai agricoli e florovivaisti.

Dettagli sulla mensilità aggiuntiva

Pensionato (Foto Adobe – pensioniora.it)

Tra i pensionati invece la quattordicesima, pagata in un’unica soluzione una volta l’anno, spetta solo per alcune tipologie di trattamenti (pensioni di vecchiaia, anticipata, anzianità, invalidità ordinaria e inabilità, di reversibilità). In questi casi non si deve superare un reddito annuo pari a due volte il trattamento minimo ed è correlata al numero di anni contributivi versati. Non hanno diritto alla quattordicesima trattamenti di tipo assistenziale come l’Assegno sociale, l’invalidità civile le rendite Inail, i trattamenti di accompagnamento alla pensione come l’Ape sociale, l’Isopensione eccetera.

Da questo rapido quadro della situazione emerge immediatamente che la quattordicesima non è prevista per chi percepisce aiuti e sostegni al reddito, anche legati allo stato di disoccupazione involontaria. Quindi purtroppo si può dire che i beneficiari di Naspi non hanno diritto alla quattordicesima mensilità, anche se durante il periodo lavorativo la percepivano regolarmente.

Pubblicato da
Vincenzo Pugliano