Abusi edilizi: quando scatta la demolizione totale

Ci sono dei casi in cui a causa di un abuso edilizio si incorre nella demolizione totale di un immobile: ecco quando

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abuso edilizio demolizione casa (Foto Adobe-pensioni.it)

Nel nostro Paese, ma non solo, esistono delle norme ben precise che regolano le costruzioni e le ristrutturazioni edilizie. Tali regole sono molto stringenti dal momento che hanno come scopo quello di evitare interventi che vadano a modificare le strutture dell’edificio e della casa senza rispettare le norme urbanistiche e quelle energetiche.

Da tutto ciò se ne consegue che tutti gli immobili devono essere in regola per evitare problemi di stabilità, e dunque di sicurezza, ma anche per evitare problemi legati alla vendita dell’immobile stesso. Inoltre un immobile abusivo può essere a rischio di demolizione e quindi sarà del tutto abbattuto.

Immobile abusivo: ecco quando si procede con la demolizione

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abuso edilizio demolizione casa (Foto Adobe-pensioni.it)

Quando viene scoperto un abuso edilizio viene emesso un provvedimento amministrativo con cui si ordina al proprietario dell’immobile di rimuovere o demolire l’opera. L’ordine di demolizione può essere adottato dal Giudice Penale o da un ente della Pubblica Amministrazione, in genere il Comune. L’ordine di demolizione scatta in vari casi ben precisi.

Uno di questi è quando c’è assenza o totale difformità dal permesso di costruire, in modo che la costruzione sia totalmente e radicalmente diversa da quella prevista nel progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire. Scatta anche quando ci sono “variazioni essenziali” rispetto al permesso di costruire rilasciato, quando la ristrutturazione edilizia può comportare un abuso edilizio sottoposto ad ordine di demolizione, quando è realizzata in assenza di permesso o con le variazioni essenziali.

Se l’abuso edilizio consiste in una “parziale difformità” dal permesso di costruire, l’ordine di demolizione riguarda solo la parte abusiva, ma se detta demolizione comporta un pregiudizio anche per la parte “sana”, deve essere sostituita da una sanzione pecuniaria, che può essere decisa solo nella fase esecutiva del procedimento, ed è quindi successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione e non può essere alternativa.

In caso di comunicazione di abuso edilizio la Polizia Locale fa un accertamento tramite sopralluogo dove è stato commesso l’abuso edilizio. Successivamente è inviata una notifica all’interessato dell’ordinanza di rimozione o demolizione dell’abuso edilizio e di rimessa in pristino entro il termine massimo di 90 giorni. Se l’ordine viene disatteso il Comune adotta una nuova ed apposita ordinanza con la quale, all’esito di un nuovo sopralluogo, viene disposta la definitiva distruzione dell’opera abusiva da affidarsi ad una ditta e a spese del responsabile dell’abuso edilizio inadempiente, o acquisizione gratuita del del bene.

Oltre all’ordine di demolizione, il Comune può applicare anche una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 2.000 ed € 20.000, in rapporto alla gravità dell’abuso edilizio commesso. A seguito della notifica dell’ordine di demolizione è possibile presentare una istanza di sanatoria dell’abuso edilizio per ottenere il permesso di costruire in sanatoria.

Ricordiamo che una istanza di sanatoria può essere presentata anche quando è già stato proposto ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo contro l’ordine di demolizione, entro il termine improrogabile di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento: in questo caso, l’ordine è “sospeso” in attesa che si concluda il nuovo e distinto procedimento in ordine alla sanatoria dell’abuso edilizio.

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