La quattordicesima mensilità arriverà a breve ai lavoratori e pensionati che ne hanno diritto. Cosa sapere per non ricevere sorprese
La quattordicesima mensilità, come anche la tredicesima, sono delle gratifiche aggiuntive che il datore di lavoro o l’INPS conferiscono al laboratorio e pensionati. Dunque le mensilità dell’assegno non sono più dodici, ma 13 o 14. La tredicesima mensilità deve essere versata obbligatoriamente a tutti i lavoratori dipendenti e a tutti i pensionati. Mentre la quattordicesima no. Sono esclusi dal beneficio della tredicesima i lavoratori con contratti di collaborazione, le partite IVA, i lavoratori stagionali ed occasionali.
Benché mai questi soggetti potranno ricevere la quattordicesima mensilità. Anche i sostegni al reddito quale naspi, reddito di cittadinanza, assegno unico, sono previsti soltanto per 12 mensilità. Dunque niente tredicesima e niente quattordicesima. Per gli altri, la tredicesima mensilità viene erogata generalmente nel mese di dicembre contestualmente allo stipendio o all’assegno della pensione. Mentre la quattordicesima mensilità è prevista per luglio.
La quattordicesima non è obbligatoria, nel caso del lavoratore dipende dal contratto collettivo nazionale. Nel caso del pensionato invece dipende dalla misura della pensione. Infatti ne hanno diritto coloro che hanno la pensione che non superi la quota tra 1,5 e le due volte il trattamento minimo previsto dall’INPS.
Le mensilità aggiuntive anno un importo che può corrispondere esattamente allo stipendio quanto no. Innanzitutto bisogna sottolineare che i bonus di detrazione fiscale che vengono applicati sulle mensilità ordinarie, non vengono applicati in nessuna tredicesima e nessuna quattordicesima mensilità. Lo stesso tempo, per calcolare la tredicesima o la quattordicesima, si deve considerare il numero di mesi lavorati o per i quali si è percepita la pensione diretta o indiretta, e dividere per quel numero di mesi l’importo annuo degli assegni.
Dunque per prima cosa fare un calcolo esatto del reddito acquisito durante l’anno. E poi dividerlo per il numero di mesi che si è lavorato. Si considera un mese lavorativo se la professione è stata svolta per almeno 15 giorni. Nel caso in cui, ad esempio, un lavoratore sia stato presente sul posto di lavoro solo sette giorni, quel mese non potrà essere conteggiato ai fini della quattordicesima. Stesso discorso per le pensioni di invalidità ordinaria.
Sono compresi nel computo della quattordicesima mensilità, eventi quali ferie, congedo maternità o paternità, congedo matrimoniale, malattia o infortuni. In questi casi anche i giorni in cui non si è lavorato, possono essere calcolati ai fini della quattordicesima. Nel caso in cui invece avvengano eventi quali la cassa integrazione o il congedo parentale, o anche l’anno sabbatico, quei giorni non danno diritto alla maturazione per i rate della quattordicesima.
Dunque, il congedo parentale è escluso dal calcolo della quattordicesima. Per essere più chiari, si specifica che il congedo parentale è un diritto di una madre lavoratrice e del padre lavoratore, grazie al quale entrambi si possono assentare per un periodo totale, da dividersi tra i due, di 10 mesi di astensione dal posto di lavoro. Ne possono usufruire esclusivamente nei primi 12 anni di vita del bambino. Questo periodo di 10 mesi può essere usufruito anche in maniera frazionata.