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Eredità, in quali casi può rientrare anche la fidanzata

Ecco quali sono i diritti in materia di eredità all’interno delle coppie di soggetti che non sono ancora sposate. Cosa dice la normativa in materia

Eredità (Foto Adobe – pensioniora.it)

In questo frangente temporale, che volge a luglio e nell’occhio del ciclone estivo, le tensioni internazionali non sembrano attenuarsi; anzi, le popolazioni del vecchio continente (ma non solo) sono sotto il fuoco incrociato dell’assenza di diplomazia e dell’eco delle armi. Ciò che approda, in prima istanza, al cittadino della nazione in pace è il riflesso economico di un disfacimento graduale e a catena. D’altronde, l’attuale sistema dell’economia, globalizzata e interdipendente, reagisce compatto nell’investire la spina dorsale della catena monetaria: i consumatori.

In Italia, il principale colpevole del rallentamento verso la ripresa è costituito dall’inflazione: dopo la stura data dalle dinamiche dei mercati internazionali, tale elemento ha reagito in modalità autonomia e così procede a tutt’oggi. Gli esiti restano immutati da un anno e mezzo: la diminuzione del potere d’acquisto, l’erosione dei margini di spesa e dei redditi familiari, la riduzione della capacità di risparmio. Quest’ultima, in particolare, soffre più di altri effetti della mancanza di ripresa, dopo il ricorso alla ciambella di salvataggio per un nucleo: i risparmi, appunto.

Eredità, può rientrare anche la fidanzata del deceduto?

Eredità (Foto Adobe – pensioniora.it)

Una crisi economica, come accennato, può avere anche dei confini ben più circoscritti; come quelli di una famiglia. I motivi sono i più diversi, pur escludendo le ragioni “pubbliche”. Alla base del piano di declino, indubbiamente, vi è il decremento di una risorsa delle finanze familiare importatissica; in alternativa, è venuta meno. Insomma, può essere la conseguenza della perdita di un posto di lavoro, la disoccupazione. Ma un’altra forma in un certo senso traumatica è data da un grave lutto familiare.

Sì, tutti i lutti sono gravi, ma da un punto di vista economico, indubbiamente assume un accento particolare la morte del titolare del principale reddito familiare, in grado di sostenere soggetti non economicamente autosufficienti, come coniugi, figli, sorelle, fratelli, genitori (a seconda della composizione che si ha a carico). In talune circostanze, la normativa viene in soccorso dei superstiti privi di un reddito autonomo. Specialmente se il de cuius è stato titolare di un trattamento pensionistico, l’INPS offre una relativa quota ai familiari, secondo percentuali prestabilite a seconda del tipo di rapporto e del numero dei componenti: la cosiddetta pensione di reversibilità.

Ad acquisire tale trattamento sono i figli e il coniuge superstite; altrimenti fratelli, sorelle e genitori se sono stati a carico del titolare del deceduto. In tema di eredità, le dinamiche sono simili: la vedova e i figli acquisiscono direttamente il patrimonio; l’assenza di uno dei precedenti soggetti, apre l’accesso alle quote agli altri parenti, fino al sesto grado – appunto  – di parentela, secondo la combinazione e la presenza dei componenti generazionali. Ciò è possibile anche in assenza di un testamento, il quale deve comunque rispettare le quote legittime di eredità; ma le volontà scritte, fatte salve queste prerogative, possono escludere dei soggetti: come ad esempio dei figli non riconosciuti, o, perché no, l’amante. Il  vincolo matrimoniale, anche quando si è tramutato in divorzio (con annesso assegno divorzile), aiuta a mantenere il legame col diritto alla successione. In questo periodo storico  in cui diffusa la forma della convivenza, ecco cosa succede all’eredità fra due fidanzati conviventi. In linea di principio, i fidanzati non hanno diritto all’eredità. In assenza di testamento, il fidanzato superstite non può farsi rivalere in alcun modo. Se i due hanno acquistato una casa e hanno deciso di cointestarla, quest’ultimo mantiene il 50% dell’immobile. Se a mancare è il titolare unico, il bene sarà ripartito tra i suoi legittimi eredi; nulla spetterà all’altro fidanzato. A meno che il nominativo non sia specificato nel testamento.

 

Pubblicato da
Roberto Alciati