Ecco quali possibilità di proroga vi sono per coloro che per qualsiasi motivo non hanno ottemperato alla scadenza prevista dalla normativa. I particolari
Nella fase post Covid, o forse sarebbe meglio dire alla riapertura generalizzata delle attività dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, gli italiani hanno assistito altresì alla decisione di iniziative istituzionali che potessero ridare impulso all’economia e risollevare l’esausto PIL. Anche in questa circostanza la fiamma che ha riacceso il motore dell’economia è stata trovata, come in fondo è tradizione, nel settore dell’edilizia, notoriamente tra i principali volani della produttività nazionale; utile strumento a riavviare innanzitutto l’iniziativa privata.
Come nella fase in itinere di una crisi, anche nella coda dell’escalation, quando gli effetti vanno scemando, è necessario elaborare un segnale che stimoli il ritorno alla “spesa” dei privati cittadini, anche quando le loro tasche siano da riempire più che da alleggerire. E infatti, non c’è miglior modo di infondere una fiducia nel potere d’acquisto (più che nel potere di risparmio) dell’incentivo, e nel suddetto contesto, ha preso il nome di Superbonus 110%. Consistente nella totale detrazione dei costi sugli interventi edilizi, esso ha favorito l’adeguamento degli spazi condivisi e privati in chiave di sostenibilità ed energia.
Pagare in ritardo l’Imu? Si può ma con questi obblighi
Ma come molti giovani e non giovani sanno la spesa “principe” di una casa è il suo acquisto. E non è una semplice prassi, ma un orizzonte di vita, un desiderio che prima o poi emerge fisiologicamente dalla personalità, alla ricerca di uno spazio proprio, di uno spazio proprio da condividere eventualmente con i progetti sul futuro. Perché no, tra i progetti futuri vi può essere quello di condividere lo stesso tetto con una persona amata, di ufficializzare l’unione e di costruire un nucleo familiare (ovviamente, con figlio incluso).
Rispetto al passato, tagliare tale traguardo si è fatto oggigiorno più ostico. Oggigiorno sono una minoranza quei figli che si apprestano ad affrontare da soli la richiesta e la restituzione di un mutuo nei confronti di un istituto di credito. D’altronde, il tema dell’abitare è intrinsecamente legato alle disponibilità economiche e al proprio reddito. Pertanto, nella cornice della flessibilità e della precarietà lavorativa, risultano ancora determinanti i risparmi delle ultime forze finanziarie generazionali, ossia i genitori. Spesso, questi ultimi di fanno carico, almeno come garanti se non come titolari, della restituzione del mutuo.
Nel frangente in cui si è ottenuto il credito sufficiente per finalizzare la compravendita, finalmente l’orizzonte di una propria casa è più vicino. I genitori possono manifestare sin dalla sottoscrizione del finanziamento la cessione dell’immobile al figlio, evitando così un successivo atto di donazione, da redarre di fronte ad un notaio, il quale necessita della registrazione e del pagamento di un’imposta di successione. Chiavi in mano, la prima casa comporterà quelle spese più o meno ordinarie, presenti in tutte le migliori famiglie. Nel contesto di un condominio, non bisogna dimenticare il versamento delle spese per l’amministrazione e la manutenzione degli spazi in comune. Di certo, a livello di tasse, la prima casa ne è priva; a meno che non si tratti di una villa o di una residenza storica, così, come le seconde case, altri immobili aggiuntivi nel patrimonio, altre pertinenze oltre le prime, consta il versamento dell’IMU, l’imposta municipale degli immobili. Per quest’anno la prima rata è appena scaduta (il 16 giugno). A parte gli alluvionati di Emilia Romagna, Marche e Toscana per la cui scadenza si è deciso per una proroga fino a fine novembre, tutti gli altri interessati non avranno un tempo extra a disposizione. Ovviamente, questi ultimi possono ancora pagare, ma tramite il ravvedimento operoso: nei modelli F24, occorrerà aggiungere una sanzione pari al 30%, decurtata del 15% se si intende pagare con un ritardo non superiore a 90%; o decurtata all’1% per ciascun giorno di ritardo, se le somme vengono versate nei primi 15 giorni dalla scadenza.