Quando una coppia decide di separarsi al coniuge più debole spetta l’assegno di mantenimento che, però, può anche decadere
Il numero di persone in Italia che decide di sposarsi sta scendendo drasticamente e, al contempo, invece, sono sempre più le coppie che invece decidono di separarsi o di divorziare. Dopo in periodo felice di matrimonio molte coppie si rendono conto che la fiamma tra di loro si è ormai spenta e, per questo motivo, decidono di lasciarsi.
Quando una coppia decide di separarsi il coniuge più debole economicamente trae un vantaggio economico dalla separazione. Il coniuge con il reddito maggiore dovrà infatti garantire a quello più disagiato economicamente una vera e propria prestazione di assistenza: l’assegno di mantenimento.
E’ la Legge italiana a stabilire la validità dell’assegno di mantenimento. Si tratta di una vera e propria prestazione di assistenza materiale dovuta per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico dopo la separazione, anche se la separazione è avvenuta a causa sua. Tali prestazioni rientrano tra gli obblighi di solidarietà familiare, nell’ordinamento italiano, artt. 433 e ss. del codice civile.
L’assegno di mantenimento è chiamato, dopo il divorzio, assegno divorzile, e deve essere assegnato, in maniera proporzionale, allo stato di bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarlo. Il diritto agli alimenti, prosegue il 2° comma dell’art. 438 del codice civile, non deve invece superare quanto sia necessario per la vita della persona in stato di bisogno, avuto però riguardo anche alla posizione sociale della persona.
Generalmente l’assegno di mantenimento spetta all’ex moglie. Questo perché, almeno in Italia, la moglie non ha lavoro e si prende cura esclusivamente della casa e dei figli. C’è però un caso in cui l’assegno di mantenimento per l’ex moglie decade e, questo caso, è stato studiato e sentenziato dalla Corte di Appello di Bologna.
La Corte di Appello di Bologna ha studiato il caso di una donna, separata, che ha scelto di lavorare part – time per provvedere all’accudimento dei figli ormai grandi. Per i togati la scelta del part time non era convincente dal momento che la donna avrebbe potuto aumentare l’orario di lavoro e lavorare, appunto, a tempo pieno. Per questo motivo che l’assegno di mantenimento a carico del marito in favore dell’ex moglie lavoratrice è stato revocato.
L’assegno di mantenimento versato da uno dei coniugi all’ex partner che si trovi in stato di bisogno non deve essere più corrisposto quando il partner beneficiario si risposa. La Cassazione, negli ultimi 2 anni, si è espressa più volte sulla questione stabilendo che, nel caso in cui la nuova relazione del coniuge beneficiario sia stabile e duratura, l’assegno di mantenimento non deve più essere corrisposto.
La sentenza n. 19345/2016 stabilisce che la perdita del diritto all’assegno periodico di mantenimento è permanente e non può essere revocata. Questo accade perché la formazione di una nuova famiglia di fatto “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole” con la quale il partner beneficiario dell’assegno “assume pienamente il rischio di una cessazione del rapporto” e quindi di “ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge”.