In un caso particolare non si deve versare l’Imu per la proprietà, vediamo quale categoria catastale non subisce questa tassazione
Siamo ormai alla scadenza del versamento della prima rata dell’Imposta municipale propria, cioè Imu. Entro il giorno 16 precisamente, si deve pagare l’acconto dell’imposta cui si è tenuti per la proprietà di case diverse da quella principale, per i fabbricati in genere, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli. Si versa anche in caso di prima casa con categoria del catasto A/1, A/8, e A/9. In questa evenienza si tratta di abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi di speciale valore storico e architettonico.
A questa rata seguirà nel mese di dicembre il saldo conclusivo. Da evidenziare che la norma statale prevede per ciascuna fascia del catasto un’aliquota dell’imposta in misura fissa. Sono i Consigli comunali che mediante delibera possono cambiarla, in incremento o in riduzione, nei i limiti stabiliti dalla norma nazionale. Per conoscere nel particolare le aliquote vigenti quindi bisogna riferirsi ai Regolamenti delle singole amministrazioni comunali.
Sono previste, per i soggetti tenuti al versamento dell’Imu, delle riduzioni sulla base imponibile o sull’aliquota stessa. Entrambi i casi non dipendono dalla discrezionalità concessa dalla legge statale ai Comuni. Le riduzioni sono indicate dalla norma, sulla base di determinate circostanze e di regole definite dal legislatore. Osserviamo quali possono essere le riduzioni.
Per quanto riguarda quelle della base imponibile si tratta del 50 per cento per fabbricati di valore storico e artistico (dichiarazione di interesse culturale del Ministero della Cultura); per fabbricati inagibili o inabitabili (con perizia a carico del proprietario rilasciata da un tecnico abilitato o dalla commissione tecnica comunale sempre a carico del proprietario); per abitazioni in comodato d’uso a parenti stretti (parenti in linea retta di primo grado, che la usano come prima casa, figli o genitori).
Inoltre si ha una contrazione al 75 per cento dell’aliquota per le abitazioni locate a canone concordato con regolare contratto. La diminuzione avviene sull’aliquota scelta dal Comune per questa circostanza. Il contribuente computa l’imposta dovuta riducendola al 75 per cento (questa percentuale non può essere modificata dai comuni, in quanto fissata dalla norma statale). In altre parole il proprietario, in caso di contratto registrato a canone concordato, ha diritto a uno sconto del 25 per cento sull’Imu che deve versare. Ma esiste anche un caso in cui i fabbricati icon determinate situazioni catastali non pagano.
Nell’eventualità che l’immobile di proprietà sia ridotto a un rudere, senza tetto per la riparazione degli interni, potrebbe essere registrato al catasto come collabente, cioè nella categorie di cui fanno parte le strutture diroccate, fatiscenti e non più usate, che per questo motivo sono esposte al maltempo e non subiscono nessun lavoro di riparazione o di conservazione. In questa situazione non si è tenuti a pagare l’Imu.
Ultima annotazione da sottolineare: i cittadini delle zone recentemente colpite dalle alluvioni del mese di maggio in Emilia Romagna, Toscana e Marche sono esentati dal pagamento dell’acconto di giugno che però dovranno versare entro il 20 novembre, facendo riferimento al primo semestre e non come in precedenza in cui si conteggiava l’intera annata divisa per due.