Si delineano le caratteristiche dei nuovi trattamenti che prenderanno il posto del Reddito di Cittadinanza (RdC), i rischi che si corrono
Con il mese di luglio la misura contro la povertà e per l’inclusione sociale sarà accantonata almeno per i cosiddetti occupabili dai 18 ai 59 anni di età, cioè per quanti non fanno parte di nuclei familiari con almeno un componente che sia minorenne, disabile e anziano con 60 o più anni. Per questa categoria partirà dal mese di settembre il cosiddetto Supporto per la formazione e il lavoro.
Le famiglie con soggetti fragili, invece, potranno a continuare a percepire il Reddito di Cittadinanza fino al mese di dicembre, dopodichè anche per loro ci sarà una nuova prestazione, l’Assegno per l’inclusione. Queste le tempistiche previste dal decreto Lavoro che ha ufficializzato le nuove misure. Nel frattempo si stanno delineando le caratteristiche che le contraddistinguono, per il Supporto quanto per l’Assegno di inclusione.
I rischi per i percettori del nuovo RdC
Una delle diversità che immediatamente risaltano tra la prestazione prevista per i prossimi mesi e il precedente sussidio è l’assenza del criterio di congruità del lavoro offerto al percettore. Il Supporto per la formazione e il lavoro non ne terrà minimante conto, essendo scomparso dalle norme previste dal legislatore. Dunque per continuare a ricevere l’indennità (sia l’Assegno di inclusione che il Supporto per la formazione e il lavoro), il beneficiario dovrà accettare le offerte di lavoro pervenute anche se precarie, con scarsa retribuzione e lontane.
L’articolo 8, comma 6 del decreto Lavoro dice esplicitamente che la famiglia che percepisce l’Assegno di inclusione perde il suo contributo se un suo componente rifiuta, senza giustificazione, un’offerta di lavoro ai sensi della norma. L’articolo 9 del decreto delinea le caratteristiche dell’offerta di lavoro:
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato sul territorio nazionale;
- rapporto di lavoro a tempo pieno o part time non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
- paga non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio della persona.
A questo elenco si potrebbe aggiungere anche un quinto punto: la raggiungibilità del lavoro a tempo determinato o in somministrazione in massimo di 2 ore con i mezzi di traporto pubblico. La possibilità è prevista da un emendamento presentato dal senatore Sanna (FdI) in discussione alla Commissione Affari sociali del Senato.
Cosa cambia per i percettori
A questo punto le differenze tra le misure introdotte e il precedente provvedimento sono evidenti. Con il Reddito di Cittadinanza, il percettore doveva accettare il lavoro solo alla terza offerta (diventate due con il governo Draghi), l’occupazione doveva essere a una distanza ragionevole dal luogo di residenza, la retribuzione era quella da contratto, ma quasto doveva avere una durata minima (6 mesi per l’indeterminato), l’offerta lavorativa doveva considerare le competenze del beneficiario.
Con le nuove prestazioni si dovranno accettare occupazioni fino a 80 chilometri anche per un giorno di contratto part time, magari con compensi orari bassi (in alcuni settori la paga oraria minima è di 4 euro) e paga gornaliera di 20 euro con il rischio di perdere il sostegno che si ferma al primo rifiuto.