Quali sono le conseguenze di una bolletta dell’energia elettrica o del gas non saldata dopo un cambio di fornitore
Può capitare anche per una semplice dimenticanza di non pagare una bolletta alla sua scadenza, diventando automaticamente morosi. In un caso del genere il fornitore procede alla messa in mora del cliente, lasciando qualche giorno di tolleranza per saldare la fattura e inviando successivamente un sollecito di pagamento.
Qualora il pagamento non avviene il venditore può richiedere la sospensione della fornitura di gas o dell’energia elettrica, rivolgendosi al distributore che provvede alla sospensione del servizio seguendo le indicazioni previste dall’Arera (Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente). Ma è possibile cambiare fornitore anche in una situazione di morosità? Quali sono le procedure da seguire.
Con il mercato libero è possibile variare il proprio fornitore di utenza in maniera abbastanza semplice e veloce, anzi per il cliente può rappresentare un vantaggio potendo sfruttare le occasioni migliori offerte dal mercato nel momento del cambio (o almeno dovrebbe essere così) e le promozioni per chi proviene da altre aziende. La soluzione dovrebbe alimentare la concorrenza e abbassare i prezzi per il consumatore finale.
Ma si rischia il cosiddetto turismo energetico, la tendenza cioè a spostarsi da un fornitore all’altro senza pagare le ultime bollette? In realtà non è più possibile lasciare bollette insolute. Infatti si può cambiare fornitore pure in stato di morosità, ma le pendenze non scompaiono con il passaggio. È previsto il cosiddetto corrispettivo CMOR (corrispettivo per morosità) che prevede il saldo di eventuali pendenze al momento del cambio.
Dopo un cambio di utenza, il precedente fornitore (creditore delle bollette insolute) contatta il nuovo per richiedere il saldo di quanto non pagato direttamente nella nuova bolletta. In questo modo l’azienda creditrice potrà riottenere quanto dovuto senza arrivare ad azioni giudiziarie, lunghe e dannose per le parti.
Il corrispettivo per morosità può essere richiesto per le bollette non pagate negli ultimi tre mesi pur con alcune condizioni: l’invio dell’avviso di messa in mora del cliente; questo deve ancora saldare la fattura in sospeso; l’importo CMOR del vecchio gestore deve essere superiore a 10 euro.
Questo meccanismo vale quanto per il gas che per l’energia elettrica ed è applicato alle forniture per condomini. Sono da considerare anche altri aspetti di questa situazione. Il corrispettivo CMOR può essere richiesto solo sei mesi dopo il cambio del fornitore, periodo durante il quale è possibile saldare il conto con il vecchio venditore del servizio mediante un accordo bonario di pagamento.
In più il CMOR non può essere richiesto oltre i dodici mesi da cambio del gestore dell’utenza. Ricordiamo che le bollette sono prescritte dopo due anni e quindi in seguito si può richiedere l’annullamento. Il cliente, che ritiene non dovuto l’importo addebitato mediante CMOR, può presentare reclamo e contestare la richiesta.
Il fornitore è tenuto a rispondere entro 40 giorni. Dopodiché in caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente è possibile rivolgersi all’Autorità per tentare una conciliazione tra le parti. Non resta altrimenti che pagare quanto addebitato e tentare la strada della via giudiziale, che comunque prevede lunghi e dispendiosi passaggi formali prima della conclusione.