In quale circostanza si ha la possibilità di ottenere una riduzione dell’Imu sulla seconda casa, vediamo le condizioni
L’Imposta Municipale Propria è dovuta per il possesso di case diverse dall’abitazione principale (questa è quella dove si è stabilità la propria residenza anagrafica e la dimora abituale). Si tratta indubbiamente di un’imposta che coinvolge il patrimonio dei contribuenti, applicata sui beni immobili. Non si paga per la prima abitazione, a meno che non siano, abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di grande valore artistico o storico
Cioè per le abitazioni principali accatastate come dimore signorili (nella categoria “lusso” A/1, A/8 e A/9). È versata ai comuni secondo aliquote base modificabili in rialzo o riduzione dalla amministrazioni comunali. Si paga poi, nei terreni agricoli e infine nella aree fabbricabili. Quindi sono escluse le prime case in quasi tutte le situazioni.
Imu per la seconda casa, può essere ridotta?
Ma per le cosiddette seconde case? Molte famiglie si ritrovano una seconda casa di proprietà magari in un lontano paese, dove non vanno mai o che frequentano solo per brevi periodi estivi. Ma in quel caso si deve comunque pagare l’Imu? Di norma tuute la abitazione diverse dalla principale, con le eccezioni accennate, devono versare l’Imu. Ma vi sono delle importanti riduzioni delle quali tenere conto.
C’è la possibilità di pagamento dimezzato per le seconde case se inagibili o inabitabili con una dichiarazione IMU da presentare al comune allegata a un attestato di inagibilità redatta da un tecnico abilitato, oppure se disabitate per lunghi periodi dell’anno. Questa riduzione pari al 50 per cento fa riferimento a una sentenza della Corte di Cassazione risalente al 2021, precisamente l’ordinanza numero 8592/2021.
Questa importante decisione dei giudici va un’importante precisazione che val la pena di riportare “l’imposta va ridotta nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente qualora lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune”. L’ordinanza continua sostenendo che occorre rispettare il principio di collaborazione tra amministrazione pubblica e contribuente, da cui deriva che non si debbano chiedere prove a questi ultimi di situazioni documentalmente già noti al Comune.
Significa che in determinate circostanze la dichiarazione di inagibilità del bene immobiliare non debba nemmeno essere presentata, se già documentalmente già conosciuta dall’amministrazione locale.
Imu i dettagli della riduzione
Comunque per evitare inutili sanzioni e ricorsi, si tenga conto che la richiesta per la riduzione dell’Imposta patrimoniale propria va presentata al comune entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo di riferimento del tributo. L’attestazione di inagibilità deve essere redatta da un tecnico abilitato oppure prodotta con un’autocertificazione del contribuente e vale per tutta la fase in cui perdurano le stesse condizioni. Rapidamente accenniamo al fatto che esistono anche altre opportunità di riduzione dell’Imu. Si tratta di situazioni nelle quali si può avere una riduzione del 50 per cento.
La prima riguarda le seconde case di valore e pregio artistico o storico, con le specifiche rintracciabili nell’articolo 10 nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Altra opportunità di riduzione in caso di seconda abitazione data in comodato d’uso gratuito, con contratto regolare e registrato, a figli e genitori che la usano come abitazione principale. Infine esiste la riduzione del 75 per cento per le seconde case date in affitto con contratto a canone concordato.