Divorzio, mantenimento figli: fino a che età è obbligatorio

Ecco qual è la durata dell’obbligo in cui i genitori, sebbene divorziati, devono provvedere all’assegno per il mantenimento dei loro figli. Di cosa si parla

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Obbligo di mantenimento (Foto Adobe – pensioniora.it)

Nel corso dei decenni l’ordinamento giuridico ha accompagnato le trasformazioni che hanno riguardato la famiglia, più o meno faticosamente, con esiti alterni. D’altronde quello del diritto è un processo di adeguamento lungo e lento che consegna al progressivo svolgersi del tempo, l’attenta riflessione sul cambiamento dei costumi. Si parla delle abitudini, delle impostazioni sociali che hanno inesorabilmente modificato gli equilibri all’interno di un nucleo familiare (a partire dalla considerazione reciproca fra i due coniugi).

Ciò che ora costituisce un diritto inalienabile, in passato veniva considerato quasi alla stregua di una facoltà arbitraria che prescinde dai doveri di garanzia a carico del cittadino. Quali doveri di garanzia? Quelli da dimostrare nei confronti dei figli e relativi alle loro necessità di sussistenza. Sì, perché la legge si rivolge in prima istanza alla tutela dei figli, anche in condizione paritaria di difficoltà. Come si osserva nelle misure economiche previdenziali, la presenza di figli integra consistentemente i sostegni economici.

Divorzio, mantenimento figli: fino a quando il genitore è obbligato a versare l’assegno

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Obbligo di mantenimento (Foto Adobe – pensioniora.it)

La contemporaneità vede nuovi modelli familiari, anche nella circostanza in cui i tratti classici della prima unità sociale di base sono assenti o sono venuti successivamente meno. In altre parole, anche quando due coniuge decidono di cessare la loro relazione, che sia separazione o divorzio, la giustizia interviene per tutelare i diritti e richiamare ai doveri ciascun familiare, in modo tale che nessuna posizione di vantaggio economico (soprattutto) faccia prevalere i diritti di uno su tutti gli altri; anzi, quest’ultimo è chiamato ad assumersi il congruo carico di responsabilità.

Come è noto, a partire dalla separazione di due coniugi, il giudice sentenzia su ciò che riguarda l’inderogabile obbligo dei genitori al mantenimento dei figli. Esso spetta in eguali proporzioni mentre la coppia è sposata o convive, mentre, col sopraggiungere dell’istanza di separazione o di divorzio, è il giudice stesso a decidere secondo quale carico un genitore deve corrispondere un assegno di mantenimento all’altro genitore e al figlio, fatto salvo il mantenimento diretto da parte del secondo, convivente col figlio.

Si designa in tal modo un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli che non solo approda alle porte della maggiore età, ma la supera; almeno nel caso in cui i figli sono ancora vincolati dall’ambiente domestico e non sono sufficientemente capaci di provvedere in autonomia a loro stessi. Qual è il rapporto di “dipendenza” dai genitori? In primo luogo, il b; se il figlio non è impegnato in un’occupazione lavorativa, eventualmente occupato a concludere il suo percorso di studi, sui genitori si riversa l’obbligo di mantenimento, che siano uniti o divorziati. Quest’ultimo può prolungarsi per tutto l’arco della vita se si tratta di figli con disabilità, con riduzione delle capacità lavorative, oppure inabili al lavoro. In assenza di un vero e proprio limite anagrafico, l’obbligo di mantenimento è fissato fino al raggiungimento dell’indipendenza economica. Il giudice ha però la facoltà di revocare tale obbligo se si dimostra un rifiuto ingiustificato ad offerte di lavoro da parte del figlio, oppure per colpevole inerzia, con scarso rendimento negli studi.

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