Ecco a quali strumenti ricorrere per confermare o meno la regolarità urbanistica dell’immobile che si vuole acquistare. Di cosa si tratta
Una giovane coppia o un giovane single, ma anche un non così tanto giovane individuo alle prese con l’acquisto di una prima casa, oltre a tagliare un traguardo nei propri obiettivi personali, dovranno confrontarsi con le questioni correlate alla compravendita di un immobile: in prima istanza, la richiesta di un mutuo, opzione di una certa convenienza anche da parte di chi dispone dell’intero importo d’acquisto cash.
Di certo, per i finanziamenti erogati dagli istituti di credito per il personale sogno immobiliare non è un tempo particolarmente vantaggioso, a causa dell’inarrestabile ascesa inflazionistica. Si può ricorrere anche a scelte alternative, come l’acquisto di un immobile adiacente a quello già in possesso per un possibile allargamento degli spazi, o al contrario, dividendo un appartamento molto ampio, da cui ricavare due immobili per due famiglie.
Ecco come verifica la presenza di abusi edilizi nella casa in acquisto
Intervenire sull’immobile comporta il rispetto di rigide regole, a partire dalle autorizzazioni da richiedere presso gli uffici tecnici del proprio Comune. Vi è poi il caso che un’abitazione sulla quale sono stati eseguiti degli interventi piuttosto robusti finisce in vendita ed eventualmente è oggetto di interesse da parte degli acquirenti. Cosa succede se i precedenti lavori hanno condotto alla formazione di un abuso edilizio?
Innazitutto, occorre verificarlo e scoprirlo. Perché è importante? Perché per una recente sentenza della Cassazione, l’atto di compravendita di un immobile non in regola con la normativa urbanistica è nullo. L’abuso edilizio emerge provvedendo una visura catastale dell’atto notarile. In tal senso, è possibile ottenerla anche online tramite diversi siti che offrono questo servizio.
La cosiddetta Visura Atto Notarile viene recuperata dalla Conservatoria RR.II. e costituisce un documento ulteriormente dettagliato rispetto alla visura ipotecaria, dato che la seconda non contiene le seguenti informazioni: i confini; le superfici (reali e catastali); il prezzo; la planimetria; i precedenti atti di provenienza; eventuali accolli di mutuo; la licenza edilizia; i dati catastali dell’area di sedime (terreno) dove è avvenuta l’edificazione. Pertanto in assenza della copia di domanda della sanatoria e degli estremi di avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione, la compravendita immobiliare è a ritenersi nulla.