Ecco quali effetti comportano distintamente le due fasi di cessazione del rapporto tra due coniugi nel contesto della successione. Cosa succede
Specie nelle famiglie svantaggiate, l’estemporanea assenza di un’entrata appare immediatamente come un dramma per gli altri componenti, tanto più che essi non siano economicamente non autosufficienti o non posseggano un reddito autonomo. Pertanto, il membro che invece ha alle spalle, al contrario, le sorti di sussistenza, percepisce una responsabilità ben oltre la misura dei propri incarichi all’interno del nucleo.
Quando avviene malauguratamente un lutto in famiglia, in ogni caso, ogni squilibrio di carattere economico, oltre che affettivo, si manifesta in tutta la sua evidenza. In talune condizioni, le lacune createsi possono essere sopperite da alcune garanzie di natura previdenziale; ad esempio, se il soggetto deceduto sia titolare di un trattamento pensionistico INPS, ai superstiti della linea diretta spetta una quota di questo trattamento: ossia la pensione di reversibilità.
Dunque, all’interno di un nucleo familiare stabilizzato, la pensione di reversibilità spetta in primis all’altro coniuge (quindi alla vedova, ad esempio) e ai figli, secondo quote percentuali prestabilite dalle tabelle INPS. Altrimenti, se a carico del de cuius vi sono fratelli, sorelle, ascendenti (i genitori) a carico, spetterà a loro ricevere le quote secondo l’ordine e l’ammontare previsto per legge.
Nel contesto dell’eredità, l’assegnazione dei beni segue una gerarchia affettiva molto simile. In assenza di testamento, infatti, l’ordinamento giuridico è in grado di gestire la trasmissione a partire da moglie e figli, fino al sesto grado di parentela. Con la pensione di reversibilità, l’assegno (opportunamente regolato) viene fornito anche al coniuge non divorziato, purché quest’ultimo sia intestatario dell’assegno divorzile e non sia convolato a nuove nozze.
Ma cosa succede nel caso dell’eredità? Se ad ogni modo il coniuge acquisisce la cosiddetta quota di riserva (variabile in presenza di più successori), compreso il completo diritto di abitazione della casa familiare, ora nei confronti del coniuge separato, nonostante l’affievolimento del rapporto coniugale, questi diritti non vengono meno, anche nel contesto in cui il testamento infici sulla sua quota di legittima: può far valere i propri diritti ereditari per ricevere quanto spetta. A parte l’assegno divorzile, il coniuge divorziato invece non gode di alcun diritto ereditario, dato che il vincolo matrimoniale è venuto meno prima della dipartita del de cuius.