Prima scadenza Imu, esiste la possibilità di rateizzare l’importo dovuto? Vediamo che cosa dice la normativa in vigore
Si avvicina ormai la scadenza della prima rata dell’Imu. A giugno, il giorno 16 per la precisione, si dovrà versare l’acconto dell’Imposta municipale propria, dovuta per il possesso di abitazioni diverse da quella principale, per i fabbricati, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli. Si deve pagare anche in caso di abitazione principale con classificazione catastale da A/1, A/8, A/9.
Il saldo ci sarà nel mese di dicembre, con attenzione al calendario, il 16 cade di sabato. Per il calcolo della quota da versare si fa riferimento alle aliquote fissate dai Comuni con i regolamenti specifici, con esenzioni e agevolazioni di cui tener conto.
Diciamo subito che né l’importo del saldo, né quello dell’acconto sono rateizzabili secondo il legislatore. Dunque se non si vuole incorrere in sanzioni l’Imu va versata nelle 2 rate previste. Tuttavia nel caso di mancato versamento dell’imposta c’è la possibilità di rimediare, ricercando e sfruttando il cosiddetto ravvedimento operoso, che prevede però il pagamento di una sanzione commisurata al tempo trascorso dalla scadenza.
In questo caso, a seguito dell’avviso di accertamento del comune si può ottenere la rateizzazione richiedendola all’amministrazione. Il numero massimo di quote è di 72. Bisogna fare domanda al comune, giustificandosi con una precisa condizione di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Per importi superiori ai 6mila euro, il numero minimo delle rate mensili non può essre inferiore a 36.
Vi sono a proposito del pagamento dell’Imu da ricordare alcune possibilità di esenzione previste dalla legge. Ma è interessante sottolineare la novità introdotta con la legge di bilancio 2023 che prevede l’esenzione per gli immobili non utilizzabii né fruibili in caso di denucia per occupazione abusiva o se vi sia già in corso un’azione penale per questo otivo.
Per sfruttare questa esenzione va fatta una comunicazione specifica al comune, così come nel caso di conclusione delle condizioni per fruire dell’esenzione. Esistono altre esenzioni previste dalla legge: dagli immobili destinati al culto a quelli di amministrazioni pubbliche destinati a fini istituzionali, da alcuni terreni agricoli di coltivatori diretti a quelli posti nei comuni delle isole minori.