Divorzio, come si dividono le spese universitarie

Come si trattano le spese per i figli che frequentano l’università in caso di genitori divorziati, ecco che cosa dice la giurisprudenza

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Università (Foto Adobe – pensioniora.it)

Un tema sempre attuale e che impatta sull’economia della famiglie è quello delle spese universitarie. Si tratta di investimenti ingenti che richiedono attente valutazioni con i costi di rette universitarie, di libri e testi e di alloggi nel caso di studenti fuori sede.

Ma che cosa succede in caso di spese sostenute per l’università di un figlio da un genitore divorziato. Rientrano melle spese previste nell’assegno divorzile? Di sicuro l’importo rilevante potrebbe far pensare a spese straordinarie che non fanno parte dell’assegno di divorzio e che quindi sono rimborsate a parte dal genitore che non le ha anticipate. Ma cosa dice la giurisprudenza in tal caso?

Spese università figli e divorzio dei genitori

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Università (Foto Adobe – pensioniora.it)

La norma prevede che le spese straordinarie siano rimborsate da entrambi i genitori nella misura del 50 per cento a ognuno. Ma una recente sentenza della Cassazione ha dato delle ulteriori definizioni della questione. Le spese straordinarie sono quelle che si considerano imponderabili e imprevedibili che quindi non fanno parte della normale vita di un figlio e del suo mantenimento.

Secondo i giudici le spese per l’università non sono spese straordinarie, nonostante l’importo rilevante, non hanno carattere eccezionale né imponderabile. Al contrario possono essere prevedibili nella vita di un figlio. Quindi sono comprese nell’assegno divorzile. Ma questo è spesso calcolato in una fase della vita della prole in cui i bisogni sono diversi e l’assegno non riesce a coprire le nuove esigenze.

L’unica soluzione è richiedere al giudice la ridefinizione dell’assegno divorzile con la modifica delle sue condizioni economiche, proprio perché la situazione è sostanzialmente cambiata da quando l’assegno era stato fissato. Un caso particolare può essere rappresentato dalle spese di alloggio per uno studente fuori sede. Secondo il Consiglio Nazionale Forense sono spese straordinarie e vanno sempre concordate dai genitori allo scopo di stabilire le condizioni economiche reciproche.

Ma non non tutti i giudici sono d’accordo. Per una recente sentenza la spesa per l’alloggio fuorisede è stata valutata nell’interesse dello studente e la richiesta di rimborso legittima. Quindi il genitore che la contestava, sostenendo di non essere d’accordo a sostenere l’affitto, è tenuto a soddisfarla, anche senza accordo preventivo, in proporzione alle condizioni economiche.

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