Molti italiani si chiedono se c’è il rischio che i soldi di un buono fruttifero postale possano essere persi: scopriamolo insieme
Tra i tanti e vari servizi finanziari e bancari che Poste Italiane mette a disposizione dei clienti i buoni fruttiferi hanno sicuramente il posto d’onore insieme ai libretti di risparmio. Un buono fruttifero postale altro non è che un prodotto di investimento finanziario e, insieme ai libretti di risparmio postale, costituisce il cosiddetto risparmio postale.
Il successo dei buoni fruttiferi tra gli italiani è da vedere nel fatto che sono emessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), società controllata in gran parte dallo Stato e lo Stato italiano è garante diretto dei buoni emessi. Sono collocati in esclusiva da Poste Italiane. Sono in molti quelli che si chiedono, però, se è possibile perdere i soldi di un buono: scopriamolo insieme.
Ad oggi Poste Italiane colloca sul mercato sia buoni nella tradizionale forma cartacea che nella forma dematerializzata, ovvero come registrazioni contabili di un credito in favore del titolare nei confronti dell’emittente. Fino ad inizio degli anni Duemila i buoni fruttiferi hanno avuto una scadenza trentennale mentre oggi tale scadenza non supera i 20 anni.
Vista comunque la loro lunga scadenza, non capita di rado che un titolare possa dimenticarsi completamente di possedere un buono. Attenzione dunque alla data di scadenza dal momento che, a tale date, poi la tempistica di riscossione del buono non è illimitata e si rischia di perdere i soldi.
Infatti, dopo dieci anni, se la somma resta in giacenza alle Poste, il buono fruttifero cade in prescrizione, e la cifra iniziale, assieme al suo rendimento pluriennale maturato, non saranno rimborsati. Questo perché i buoni fruttiferi postali possono cadere in prescrizione e, una volta prescritti, non possono più essere riscossi.
Nel dettaglio, per quanto riguarda i Buoni Fruttiferi Postali cartacei emessi fino al 13 aprile 2001 e non riscossi entro il predetto termine di dieci anni dalla relativa data di scadenza, si prescrivono in favore del MEF; quelli cartacei emessi dal 14 aprile 2001 e non riscossi entro il predetto termine di dieci anni dalla relativa data di scadenza sono comunicati al MEF ed il relativo importo è versato al Fondo istituito presso il MEF.
Per quanto riguarda i Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati, non decorre il termine di prescrizione in quanto, alla relativa scadenza, vengono rimborsati automaticamente a favore del titolare mediante accredito sul Libretto di Risparmio Postale o conto corrente BancoPosta di regolamento.