Molti lavoratori dipendenti si chiedono se, in caso di debiti, può essere pignorato anche il Tfr: ecco la risposta alla domanda
Il lavoratori dipendenti che cessano il loro rapporto di lavoro, per qualunque causa, hanno diritto al Tfr, conosciuta comunemente come liquidazione o buonuscita. Si tratta di una retribuzione differita dal momento che il dipendente ne matura una parte per ogni mese d’impiego: è il datore di lavoro ad accantonare la cifra e versarla nell’apposito fondo INPS.
La cifra della liquidazione è rivalutata di anno in anno ed è poi pagata in un’unica soluzione quando il rapporto di lavoro cessa. Molti italiani si chiedono se, in caso di debiti con il Fisco o con un privato, il Tfr può essere pignorato. In questo articolo di PensioniOra risponderemo a questo interrogativo.
Tfr, ecco quando può essere pignorato: i casi
Il pignoramento è una procedura che spesso viene usata dai creditori per cercare di ottenere quando dovuto dal debitore. Generalmente, proprio per come avviene per lo stipendio, è possibile procedere al pignoramento del Tfr ma nel limite di un quinto del suo importo totale.
Nel caso in cui il creditore richiede un pignoramento del Tfr accantonato che non è ancora stato accreditato sul conto corrente del debitore, il datore di lavoro dovrà versare una somma pari ad un quinto del trattamento solo dopo l’udienza di assegnazione. Se invece il Tfr è già stato accreditato sul conto corrente del debitore il creditore potrà notificare l’atto di pignoramento.
In quest’ultimo caso il creditore ha facoltà di pignorare l’intero importo che eccede dalla somma pari al triplo dell’assegno sociale, senza doversi limitare ad 1/5 di legge, poiché dal momento in cui le somme sono già erogate a titolo di Tfr non possono più essere considerate come una retribuzione.
Infine, se si tratta di pignoramento del Tfr da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’ente potrà effettuare il pignoramento solo se lo stipendio è inferiore ad 2.500 euro, fino a un decimo dell’ importo; se lo stipendio è compreso tra 2.500 e 5.000 euro, fino a un settimo dell’importo o se lo stipendio è superiore a 5.000, fino ad un quinto dell’ importo.