Molte sono le sentenze che si sono pronunciate in merito a chi eredità la titolarità di una polizza. Questi sono i parenti che ne trarranno beneficio
Sebbene sia un fenomeno fisiologico e inevitabile, la morte di un familiare rappresenta in ogni caso un evento che traumatizza gli equilibri del nucleo. Esso porta con sé conseguenze maggiormente impattanti se a passar a miglior vita è il titolare del reddito principale su cui si sostengono gli altri componenti; in sostanza, gli altri membri non sono economicamente autosufficienti o non posseggono un reddito autonomo.
In talune circostanze, di fronte ad un aggravamento della condizione di sussistenza da parte di chi era in precedente a carico del de cuius, la previdenza sociale viene, in un certo senso, in soccorso. Se il soggetto deceduto, infatti, era titolare di un trattamento pensionistico, l’INPS trasferisce una quota del medesimo ai rispettivi familiari: è la cosiddetta pensione di reversibilità.
Successione, come si individua il successivo titolare di una polizza vita
In primis, la pensione di reversibilità spetta all’altro coniuge e ai figli. Se sono quest’ultimi ad essere a carico del deceduto; altrimenti a fratelli, sorelle ed eventuali genitori ancora in vita, purché a carico. In via piuttosto analoga, l’eredità segue lo stesso percorso lungo la linea diretta, fino a prolungarsi, nella combinazione di presenze e assenze parentali, fino al sesto grado. Questo quando è assente un testamento.
Tra i beni trasmissibili sono compresi i risparmi e titoli (beni mobili), fino alla casa principale, altri immobili di proprietà ed eventuali rendite (beni immobili). Tale eredità, una volta accettata dai legittimari entreranno nella successione che comporterà l’adempimento degli obblighi fiscali. Nel caso di trasmissione di una polizza vita però, gli eredi legittimi sono coloro che sono stati indicati in fase di sottoscrizione.
Non solo dunque, si prescinde dalla gerarchia testamentaria, ma il legittimario riceve ugualmente il risarcimento della polizza anche se ha rinunciato all’eredità. Un testamento redatto successivamente alla stipula del contratto assicurativo o successive modifiche, non revoca il nominativo indicato dal titolare della polizza. Nel caso non siano indicati i nominativi dei successivi beneficiari ma la generica formula degli “eredi legittimi”, provvederà il Codice ad individuare i soggetti in base alla successione legittima.