Che cosa succede nel caso gli inquilini non versino il canone dell’affitto? Ecco come comportarsi in questo caso
Le condizioni abitative delle grandi città sono difficili e trovare appartementi a prezzi abbordabili non è semplice. Il mercato degli affitti infatti appare bloccato per i canoni elevati richiesti, ma d’altra parte le spese per i piccoli proprietari, in primo luogo, sono elevate.
Questo spiega le difficoltà a far incontrare domanda e offerta in termini vantaggiosi e convenienti per entrambe le parti. Se per il conduttore esiste il concreto rischio dello sfratto nel caso non versi il canone prefissato, per il locatore, cioè colui che concede in affitto l’immobile, esiste il rischio di trovarsi l’appartamento occupato senza il giusto corrispottivo. Cosa fare allora?
I rischi per un proprietario che dà in affitto un bene immobiliare sono per prima cosa i danni economici che derivano da una situazione simile. Questi derivano dalle mensilità non ricevute, dalle spese legali che dovrà affrontare, se la questione non si risolve e dal tempo necessario a trovare un altro inquilino più affidabile. Le mosse da fare da parte del proprietario nel caso di mancato pagamento sono diverse: invio di una lettera di diffida con cui si chiede di liberare la casa, avviare le procedure di sfratto presso il tribunale, ricorrere alla mediazione civile.
Quest’ultimo caso è più rapido e ha costi contenuti. Inoltre nel caso di contestazioni da parte dell’inquilino sull’abitabilità del bene immobile, può portare a una soluzione positiva. La scadenza massima per pagare l’affitto è di 20 giorni per la legge e prima di essa non si può intervenire in nessun modo. Ma trascorsi i 20 giorni si potrà inviare la lettera di diffida sotto forma di raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale si danno all’inquilino non meno di 15 giorni per saldare quanto dovuto. In caso non vi siano pagamenti si può avviare la procedura di sfratto per morosità.
Per avviare le procedure di sfratto basta il mancato versamento di 1 canone e il superamento dei tempi previsti per l’invio della lettera di diffida. Con la risoluzione del contratto di locazione da parte del giudice si ottiene la condanna dell’inqulino al pagamento dei canoni scaduti e all’abbandono dell’abitazione. Solo se l’inquilino non abbandona la casa al termine della scadenza indicata dal giudice, si procede all’esecuzione forzata e allo sgombero dell’immobile.