La successione dei beni non può avere luogo se si verificano queste particolari condizioni che compromettono la validità delle volontà scritte. I dettagli
Il corredo delle circostanze che possono mettere in difficoltà le condizioni di sussistenza di un nucleo familiare sono varie e molteplici. Basti osservare la condotta della crisi economica odierna, la quale da più di un anno sta portando avanti un’azione di erosione reddituale nei contesti domestici, tramite l’inarrestabile corsa della curva inflazionistica. Ad essa, però, si associa l’azione di contrasto delle attuali misure economiche messe a punto dallo Stato.
Tali strumenti, per lo più in mano all’INPS, sono pochi ma di carattere solidamente strutturale, a tutela degli interessi di sostentamento delle famiglie. La necessità di ricorrere a questo tipo di aiuti è dettata, talvolta, dalle condizioni di partenza riguardante la completa autonomia reddituale dei componenti. In realtà, a farla spesso da padrone è lo status del titolare del reddito principale del nucleo.
Ad ogni modo, all’interno della famiglia, vi possono essere membri, non soltanto dipendenti e dunque a carico del titolare del reddito, ma ognuno in sé è economicamente non autosufficiente. Basta dunque una novità negativa che si abbatte sulla famiglia che, in sostanza, è messa a repentaglio il mantenimento. Basti pensare ad un licenziamento improvviso; ma peggio ancora, un lutto in famiglia.
Quest’ultimo evento ha un forte impatto negli equilibri affettivi, ma non ultimi su quelli economici. In talune circostanze, la previdenza viene in soccorso dei superstiti: se il de cuius era titolare di un trattamento pensionistico, allora una quota viene destinata all’altro coniuge e ai figli, in primis; a meno che il nucleo non sia composto da fratelli, sorelle e genitori a carico.
Similmente, la precedenza della linea diretta segue il medesimo corso anche nel caso della trasmissione dei beni. La legge in materia riesce a gestire la suddivisione dei beni mobili e immobili, anche in assenza di un testamento, fino al sesto grado di parentela, in virtù della combinazione prioritaria data dalle assenze e dalle presenze in ordine parentale. Per questo, in presenza di volontà scritte il soggetto titolare non può derogare dalle quote stabilite per legge ai primi legittimi proprietari; ma ha ampia arbitrarietà sulle quote residuali (che poi sono oggetto delle contese e delle sentenze dei giudici). Ad ogni modo, una possibile contestazione o impugnazione non può andare avanti se il testamento è stato manipolato, oppure manca della scrittura olografa o della firma di sottoscrizione; quindi, viene dichiarato nullo. Anche la pretesa di un testamento nuncupativo, ossia un testamento orale, è pressoché inesistente.