Cosa succede nel caso di morte di un ex coniuge. Dopo il divorzio spetta la pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità o pensione ai superstiti, spetta anche in caso di dovorzio? Innanzi tutto bisogna definire la reversibilità. Si tratta di un assegno che l’Inps versa ai componenti di una famiglia di una persona in pensione che è venuta a mancare. Generalmente la reversibilità spetta al coniuge del defunto, ma non solo, con un importo calcolato in proporzione all’assegno percepito dallo scomparso.
Esiste poi una pensione indiretta che l’Inps eroga nel caso la persona muoia prima di aver raggiunto la pensione stessa. L’assegno in questo caso viene versato se il defunto ha maturato almeno 15 anni di contributi previdenziali oppure solo 5 anni di contributi dei quali almeno 3 nel quinquennio precedente la scomparsa del lavoratore.
Reversibilità in caso di divorzio
Il diritto alla pensione di reversiblità per il coniuge divorziato spetta solo in caso di presenza contemporanea di 3 particolari condizioni. Nelle specifico il coniuge divorziato deve già percepire l’assegno divorzile dall’ex coniuge defunto con cadenza periodica. Qualora al momento della morte dell’ex non ne avesse diritto, o l’aveva ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto. Altra condizione, il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato.
Al contrario la convivenza non determina di per sé la perdita del diritto alla reversibilità. Ultima condizione necessaria per percepire la reversibilità, il contratto di lavoro da cui trae origine la prestazione pensionistica deve essere precedente la sentenza di divorzio.L’importo dell’assegno di reversibilità all’ex coniuge è calcolato sulla base del rapporto tra la durata del matrimonio e il periodo di maturazione della pensione del defunto.
Quindi se sussistono tutti requisiti di legge e nei limiti del periodo di matrimonio, poi concluso con il divorzio, la pensione di reversibilità spetta al ex coniuge. Nel caso il defunto si sia risposato dopo il divorzio, la reversibilità spetta in parte all’ex coniuge divorziato superstite e in parte al nuove coniuge superstite. La ripartizione è fata dal giudice in base alla durata del rispettivo matrimonio e lo stato di bisogno (cioè le condizioni economiche e di reddito) dei superstiti (divorziato e coniuge).