Ecco le modifiche apportate in sede di legge di bilancio alla norma che consente il prepensionamento per alcuni lavoratori
L’accesso alla pensione resta uno delle quesione principali per ogni lavoratore. Non casualmente la questione è al centro delle discussioni tra le parti sociali per consentire di riformare tutto il sistema previdenziale italiano. Cosa non semplice considerando le condizioni sociali, economiche e lavorative del Paese, contraddistinte la invecciamento costaste, inflazione e precarietà.
Attualmente l’ingresso alla pensione arriva in Italia attraverso vari strumenti la pensione di vecchiaia, quella anticipata in via ordinaria, l’anticipo per i lavoratori precoci, l’ape sociale, quota 103, opzione donna, quella anticipata per lavori usuranti o notturni. Quindi una serie di opportunità che variano a seconda di età anagrafica, anni di contributi, tipologia di lavoro, genere.
Tra le altre modalità è stata prorogata, con alcune modifiche, la possibilità di accedere al cosiddetto contratto di espansione. Questo è uno strumento pensato per incentivare il ricambio generazionale nelle aziende e la riqualificazione del personale, consentendo un prepensionamento per lavoratori e aziende con i requisiti richiesti.
Il contratto di sospensione si articola in 2 possibilità:
La misura è erogata dall’Inps ma resta a carico dell’azienda. Queste dovranno avere almeno 50 dipendenti e sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali e l’adesione del lavoratore interessato al preponsionamento. Lo scivolo servirà a raggiungere la pensione di vecchiaia (67 anni oltre a 20 anni di contribuzione) o quella anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini più una finestra di 3 mesi).
L’indennità che viene versata al lavoratore è pari all’assegno maturato dal dipendente al momento dell’inizio dell’indennità stessa. Tra i due modi per accedere alla pensione vi sono delle differenze: se si tratta di pensione di vecchiaia il datore di lavoro paga solo l’indennità pari alla pensione maturata al momento della fine del lavoro senza versare contributi. Se lo scivolo è per la pensione anticipata oltre all’indennità il datore di lavoro, verserà anche i contributi mancanti.