Ecco in quanti giorni può essere complessivamente quantificata la malattia a cui è lecito congedarsi senza perdere un euro di stipendio. I dettagli
Mancano pochi giorni alla prossima tornata pensionistica che porterà diversi milioni di pensionati a ritirare il proprio rateo presso gli uffici postali. Dai primi giorni del mese di maggio, i percettori, nel complesso dei loro profili, beneficeranno di tutte le misure decise in fase di legge di bilancio: innanzitutto, verrà completato il ricalcolo completo dei trattamenti rispetto all’indice effettivo di rivalutazione ISTAT, ossia il 7,3%.
Mentre l’inflazione viaggia con una corsa all’incirca dell’11%, il principio di perequazione che prevede inoltre l’applicazione dell’indice in base agli scaglioni reddituali, inficerà positivamente sulle pensioni minime, ma non su tutte: quelle degli over 75 passeranno infatti a 600 euro almeno per tutto il 2023. I lavoratori, in particolare i dipendenti, potranno – anche loro – presto osservare gli effetti relativi al taglio del cuneo fiscale contributivo.
D’altronde, rispetto ai provvedimenti riguardanti le pensioni, alle buste paga viene riservato un trattamento diverso: non ricevono generalmente soldi cash in più, ma gli importi vengono rivalutati, come accennato, da periodici piani di detestazione e defiscalizzazione che alleggeriscono la pressione fiscale sulla retribuzione lorda mensile. In sostanza, tramite l’INPS, allentata le “trattenute” nei confronti dei lavoratori, sebbene per alcune voci, il versamento viene effettuato dal datore di lavoro.
Anzi, sulla recente decisione di tagliare il cuneo fiscale, i timori sono quelli di veder toccati i contributi trattenuti ai fini pensionistici. All’interno della busta paga, in virtù della legislazione sul lavoro, lo stipendio non è il prodotto dei giorni lavorati ma da quanto accordato secondo contratto. Sono dunque inclusi giorni perfettamente retribuiti, quali permessi, ferie e ovviamente giorni di malattia.
I giorni complessivi di malattia consentiti in un’ottica di retribuzione al 100% sono pari ad un massimo di 180 giorni in un anno solare, per i contratti a tempo indeterminato. L’indennità di malattia è corrisposta dal datore di lavoro per i primi tre giorni di malattia; dal 4° al 120° giorno, viene pagata dall’INPS. Dal punto di vista dello stipendio, i primi 20 giorni dopo il 3°, producono soltanto il 50% della retribuzione media giornaliera; fino al 180° giorno, la riduzione è pari al 66,6%. Solo nel settore pubblico, viene corrisposta un’indennità paria all’80% per tutta la durata dell’astensione.