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RdC, spetta un arretrato per il mese di sospensione?

Una domanda sul Reddito di Cittadinanza (RdC), è possibile ottenere l’arretrato relativo al mese di stop prima del rinnovo della misura?

Reddito di Cittadinanza (Foto Pixabay – pensioniora.it)

Al centro della discussione politica negi ultimi mesi dello scorso anno, il Reddito di Cittadinanza è ormai una misura destinata a scomparire alla fine dell’anno in corso. Queste le desioni prese dal governo e ratificate dall’ultima legge di bilancio. Infatti, già da quest’anno la misura è stata ridotta a 7 mesi per tutti i beneficiari tra i 18 e 60 anni e non potrà essere rinnovata.

Per le famiglie con minori a carico, disabili e anziani under 60 il reddito di cittadinanza invece terminerà nel 2024, stando alle dichiarazioni governative. Attualmente tuttavia è ancora possibile richiedere la prestazione e rinnovarla nei casi nei quali è prevista questa opportunità, mentre le procedure non sono state modificate.

RdC, quali sono le possibilità di rinnovo

Reddito di Cittadinanza (Foto Pixabay – pensioniora.it)

Come noto al termine del periodo di fruizione è possibile richiedere il rinnovo della prestazione aspettando un mese di fermo. Se rimangono le condizioni di bisogno, a partire dal mese successivo a quelli di scadenza si può presentare una nuova domanda. Al termine della verifica delle condizioni per il beneficio, dal mese seguente a quello della presentazione della richiesta di rinnovo la prestazione sarà accreditata.

Per fare un esempio se il reddito di cittadinanza è scaduto mel mese di marzo, già nel corso di questo mese di aprile si può fare richiesta di rinnovo e da quello di maggio la misura sarà accreditata. Naturalmente per aver diritto alla prestazione bisogna avere un Isee in corso di validità e mantenere i requisiti e gli obblighi previsti dalla normativa di legge in vigore.

Riguardo al mese di fermo della prestazione si deve sottolineare che non è prevista alcuna possibilità di arretrato, la sospensione non prevede un recupero della mensilità non goduta. Si tratta di una vera e propria interruzione della prestazione, non di una sospensione che si può in qualche modo recuperare.  Quindi non resta che presentare una nuova domanda con mdalità già prevista per la prima richiesta.

Nel corso del prossimo anno, come detto, sarà operativa una nuova misura della quela stanno emergendo le prime informazioni, ma come avverrà il passaggio da una misura all’altra ancora non è chiaro, nè è chiaro il definito stop a partire da gennaio 24 del RdC.

Pubblicato da
Vincenzo Pugliano