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Per quali lavori edili serve la SCIA e per quali no

Ecco in cosa consiste questo documento per l’autorizzazione di particolari lavori in casa e qual è l’iter richiederlo al proprio Comune. I particolari

Lavori edilizi (Foto Adobe – pensioniora.it)

Quella del “mattone” è, in Italia, una vera e propria cultura. Alla figura del laterizio vengono richiamate le forme di investimento di successo per antonomasia, ossia tutte quelle potenzialità di costruire una rendita e nuovi redditi controcorrente rispetto a qualsiasi tempesta di crisi economica. Insomma, quelle che costituiscono la “sicurezza” di perdere il meno possibile nella vita, anzi di guadagnare.

Il primo investimento di base in assoluto è rappresentato dall’acquisto di un immobile; in altre parole, la prima sicurezza di mantenere a vita (reddito permettendo) un tetto a riparo dall’arbitrarietà di un proprietario che potrebbe interrompere la locazione della proprietà e richiedere lo sfratto, se si abitasse in un appartamento in qualità di affittuari. È anche vero che l’investimento va mantenuto, e dunque, valorizzato.

Per questi lavori edili occorre la SCIA, ma molti altri sono esclusi

Lavori edilizi (Foto Adobe – pensioniora.it)

I lavori in casa non sono tutti uguali; alcuni sono certamente più invasivi di altri. Per ogni tipologia, esistono richieste differenti da inoltrare per avviare le attività edilizie, rispetto alle finalità degli interventi. Di conseguenza, anche le prassi burocratiche da seguire sono diverse. Tra le richieste più frequenti, inoltrate ai Comuni, vi è la SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 

Essa va presentata nei casi di lavori adibiti a manutenzione straordinaria e lavori strutturali, ma anche per interventi di restauro e risanamento strutturale, oltre che nelle varianti dei permessi a costruire, purché non influiscano sulle volumetrie, sui parametri urbanistici e non modifichino la categoria edilizia e la destinazione d’uso. Dopo la presentazione della SCIA, entro 15 giorni verrà rilasciato il certificato di agibilità, una volta finiti i lavori.

Talvolta la SCIA può sostituire il Permesso a Costruire, ossia: nella ristrutturazione edilizia “pesante”, tale da comportare la modifica nella struttura dell’edificio, nei lavori di nuova costruzione o nella ristrutturazione urbanistica; e per nuove costruzioni nel contesto dei piani urbanistici richiedenti criteri plano-volumetrici. Niente SCIA per la manutenzione ordinaria, per l’installazione delle pompe di calore, per l’eliminazione delle barriere architettoniche o per interventi temporanei su suolo o su strutture provvisorie.

 

Pubblicato da
Roberto Alciati