Continuano i chiarimenti relativi alla possibilità di usufruire del condono edilizio e della sanatoria per abusi
Contunuano le vicende legate alla possibilità di usufruire del terzo condono edilizio concesso dalla legge. Un problema molto sentito non solo nelle città, ma anche e forse soprattutto nei centri minori e nelle zone rurali. Le novità riguardano le opere effettuate in maniera illegittima su aree sottoposte successivamente a tutela e vincoli di difesa degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici.
Gli abusi edilizi costituscono una questione molto delicata che si intreccia non solo alle questioni abitative, ma anche alla tutela del territorio e al rispetto di norme di sicurezza in considerazione delle condizioni ambientali estremamente instabili dal punto di vista idrogeologico. Eventi naturali per quanto eccezionali (metereologici o sismici che siano) hanno conseguenze anche più gravi proprio per il mancato rispetto di norme di sicurezza e prevenzione.
Comunque la Corte di Cassazione ha recentemente fornito dei chiarimenti sulla questione, intervenendo sulla possibilità di condono per opere edilizie illegittime su aree assoggetate in tempi successivi a qualche vincolo, con effetti validi fin da quest’anno. Secondo i giudici è possibile ottenere la sanatoria per gli abusi esclusivamente per lavori edilizi di minore rilevanza per esempio restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.
Ma per tali interventi è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’autorità territoriale responsabile della difesa del vincolo. Quindi solo così è possibile la sanatoria per il terzo condono edilizio. La sanatoria è ottenibile se le costruzioni sono sostanzialmente consone alle norme urbanistiche e con discordanze relative a:
Anche in questo caso è necessaria la previa autorizzazione dell’autorità che deve tutelare il e far rispettare il vincolo edilizio per usufruire della sanatoria. Per opere realizzate in modo non conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni previste agli strumenti urbanistici, costruite in zone già soggette a vincoli anteriori alle costruzioni non si può approvare il condono di un abuso edilizio, secondo quanto dichiarato da sentenze del Consiglio di Stato.