Non sempre considerato come un vero e proprio lavoro, quello della casalinga comprende delle garanzie previdenziale che pochi conoscono. Quali sono
Può essere una scelta di vita, oppure una imposizione dovuta ai tempi e a particolari contingenze. In alternativa, si concilia, con grandi sacrifici, assieme al lavoro definito per antonomasia. Si sta parlando del “mestiere” della casalinga. In realtà sarebbe opportuno muovere alcune obiezioni che in effetti rappresentano delle precisazioni. Innanzitutto, sì, è un mestiere; non retribuito ma è un mestiere.
Troppe sono infatti le responsabilità che potrebbe benissimo competere con la qualità delle responsabilità in essere nello svolgimento di qualsivoglia mansione ampiamente retribuita. In secondo luogo: convenzionalmente si suole declinare il lavoro casalingo al femminile e forse, in virtù di questa convenzione, i riconoscimenti tardano ad arrivare, ma oggi lo spettro “di genere” si è allargato sorprendentemente per via delle flessibili quanto estremamente suscettibili vicende della vita.
Quali tutele sono a beneficio delle casalinghe?
Insomma, tutti i limiti della “vulgata” sul lavoro domestico si sono fatti sentire anche nell’età più moderna. Non a caso, le mansioni casalinghe, le quali sono tutt’altro che prive di ogni margine di rischio nei confronti della propria salute, ricadute in larga parte sulle donne sono state affiancate osmoticamente alla educazione dei figli, facendo dunque volatilizzare il peso di eventuali tutele che avrebbero permesso un riconoscimento.
In realtà, nella realtà italiana, qualche importante passo è stato fatto (a beneficio di tutti) e forse pochi se ne sono accorti. Nonostante, alcune tutele siano sacrosante, e taluni obblighi imprescindibili. Esiste innanzitutto una polizza assicurativa INAIL per gli infortuni domestici, obbligatoria per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni di età; ogni anno va versata una quota annuale di 24 euro entro il 31 gennaio, consentendo il rinnovo assicurativo.
Il versamento dev’essere effettuato da coloro svolgono gratuitamente i lavori per il mantenimento della casa e il supporto alla famiglia, quindi che non siano legati da vincoli di subordinazione ma nello stesso tempo, svolto in modo abituale ed esclusivo. Gli esonerati dalla sottoscrizione della polizza sono i possessori di un reddito complessivo lordo inferiore a 4.648,11 euro, o appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito in comune di 9.296,22 euro. In caso di un infortunio domestico, causante un’inabilità oltre il 16%, la rendita assicurativa minima prodotta è pari a 119,23 euro, fino ad un massimo di 1.454,08 euro, se l’inabilità raggiunge il 100%. In caso di morte della persona assicurata, l’INAIL eroga ai familiari superstiti un assegno mensile di 1.454,08 euro, ed un’una tantum 10.742,76 euro.