Ecco quale quota di beni spetta nella successione ad un figlio adottivo e che possibilità di ricorso esistono da parte degli altri eredi. I dettagli
Chi ha una famiglia a carico sa quanti sacrifici occorre fare per offrire un regolare crescita, maturazione, educazione ed istruzione ai propri figli, senza che non manchi nulla loro del necessario. Si tratta di duro lavoro e fatica coltivate per la gran parte della vita, ma – come si suol dire – la tenacia prima o poi premia; non bisogna aspettare le calende greche per veder premiato il proprio impegno.
Certo, le famiglie non sono tutte uguali; al loro interno non si coltivano le stesse potenzialità, né vigono le medesime condotte di sussistenza. Di fatto, queste differenze emergono come nodi al pettine nel momento più drammatico della storia di un qualsiasi nucleo familiare: il lutto. In particolare, si pensi quando è il titolare della famiglia a passare a miglior vita. Nel contesto degli altri familiari superstiti, senza reddito autonomo ed economicamente non autosufficienti, si aprono orizzonti talvolta complicati, ma non insormontabili.
La normativa previdenziale arriva in soccorso di taluni nuclei. Ecco quali: quando il de cuius è titolare di un trattamento pensionistico INPS, una quota stabilita viene destinata in primis all’altro coniuge e ai figli senza reddito e a carico: la pensione di reversibilità. Altrimenti, in assenza di costoro, le quote vengono trasferite a fratelli, sorelle, genitori ancora a vita ma altrettanto a carico del primo.
In altri contesti, a prevalere maggiormente è la trasmissione dei beni di cui il deceduto ne manteneva l’intestazione: ossia beni mobili, come il conto corrente, il deposito di risparmi, un portafoglio di titoli d’investimento; beni immobili, quali la titolarità dell’abitazione e di altri immobili, scaturigini di eventuali rendite. Un testamento redatto dallo stesso presso un notaio distribuisce tali beni, pur mantenendo le quote garantite dalla legge.
Senza le volontà scritte, la normativa è in grado di regolare la successione individuando, tra componenti assenti e presenti, i legittimi eredi fino al sesto grado di parentela. Se nella linea diretta con il defunto, è presente un figlio adottivo, non cambia nulla per l’ordinamento: i figli, siano essi adottivi, naturali, legittimi, sono alla medesima maniera soggetti assolutamente legittimari. Pertanto, gli altri parenti non possono avanzare alcuna pretesa esclusiva sui diritti all’eredità, se non quelli legati alle eccezioni descritte dalle norme.