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Tasse

Debiti non pagati, possono pignorarti soldi dal libretto Poste?

Può avvenire il pignoramento del libretto postale i caso di debito, ecco che cosa dice la normativa esistente

Pignoramento (Screenshot facebook – pensioniora.it)

Il libretto postale è uno dei metodi di risparmio più diffuso tra pensionati e famiglie. Il successo è dovuto alla facilità di apertura grazie alla diffusione degli Uffici postali nel territorio, alle spese di gestione inestistenti e alla possibilità di associazione con iban cos’ da rendere possibile l’accredito di stipendi e pensioni.

Inoltre la garanzie dello Stato sui risparmi attraverso Cassa Depositi e Prestiti, rendono questo strumento finanziario molto aprrezzato dai piccoli risparmiatori che desiderano investirein modo sicuro e certo i propri capitali, anche se di modestà entità. Il libretto è una specie si salvadanaio per molti clienti di Poste e dà  sicurezza e certezza nella gestione del titolo.

Pignoramento libretto postale, si può?

Pignoramento (Foto Adobe – pensioniora.it)

Eppure il dubbio se anche i libretti di risparmio postale possano essere sottoposti a pignoramento presso terzi in caso di debito, è concreto. Le notizie purtroppo non sono rassicuranti. La Cassazione ha stabilito che il libretto postale è un titolo idoneo alla circolazione, quindi suscettibile di pignoramento in caso di debiti con l’Agenzia delle Entrate come di terzi.

Con il pignoramento avviene in pratica il blocco del denaro detenuto dalle Poste per conto del debitore, in questo caso depositato nel libretto postale. Le Poste, in caso di pignoramento di questo titolo di risparmio, sono tenute a fermare la somma depositata in attesa che il giudice disponga il trasferimento del debito al creditore.

A questa procedura vi sono dei limiti previsti dal Codice civile. Infatti gli importi depositati prima della notifica del pignoramento alle Poste possono essere pignorati solo se eccedono il triplo dell’assegno sociale di riferimento. Quindi la cifra pari tre volte l’assegno sociale resta al debitore, mentre il resto dell’ammontare presente sul libretto può essere pignorato.

Mentre le somme accreditate dopo la notifica del pignoramento  alle Poste, possono essere trattenute solo per un 1/5 e versate al creditore. Quindi se il debitore non rispetta i termini temporali previsti e concessi dalla legge per saldare il proprio debito (con il primo avviso, il secondo con la decadenza del beneficio del termine, il decreto ingiuntivo e il precetto di pagamento) si avvia il pignoramento del libretto.

Pubblicato da
Vincenzo Pugliano