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Tasse

Debiti, possono pignorarti la pensione di reversibilità?

Ecco che cosa prevede la norma di legge riguardo la possibilità del pignoramento della pensione di reversibilità

Pignoramento pensione (Foto Adobe – pensioniora.it)

Il pignoramento è l’atto con quale inizia l’espropriazione forzata di un bene, preceduto da un titolo esecutivo, che consente di promuovere l’esecuzione forzata, e da un’ingiunzione di pagamento (atto di precetto) con le scadenze per adempiere all’obbligo del titolo esecutivo. Insomma avvia l’esecuzione coatta del recupero debiti.

Una situazione molto particolare con precise norme e disposizioni che convolgono vari soggetti. In genere le pensioni non sono escluse dal pignoramento pur essendoci limiti di legge precisi per garantire del minimo vitale (1000 euro) al pensionato anche in caso di pignoramento dell’assegno. Ma questo coinvolge anche la pensione di reversibilità? Ricordiamo che la pensione di reversibilità non è successoria, quindi non è legata all’eredità.

Pignoramento della pensione di reversibilità

Pignoramento pensione (Foto Adobe – pensioniora.it)

Le pensioni non possono essere pignorate oltre un quinto del loro ammontare, garantendo un minimo vitale al pensionato (assegno sociale mensile incrementato del doppio). Ma la cifra eccedente questo limite può essere calcolata per il rientro dei debiti. La reversibiltà può essere pignorata, ma rispettando i limiti che abbiamo indicato.

L’assegno può essere pignorato direttamente all’Inps o presso l’istituto dove viene accreditato, banca o Poste che siano. La base che può essere pignorata è calcolata al netto dell’assegno ricevuto e non sul lordo. Inotre per le pensioni già accreditate su conto corrente si deve ricordare che il limite massimo di pignorabilità può riguardare solo gli importi presenti sul conto che superano la somma dell’assegno sociale moltiplicato per 3.

Le mensilità versate successivamete all’atto di notifica di pignoramento possono essere pignorate solo di un quinto fino all’estinzione del debito.Quindi esistono delle regoe pecise per le procedure che riguardano anche la reversibilità. Se i debiti derivano dal titolare deceduto si possono eliminare rinunciando all’eredità.

Questa scelta consente di continuare a ricevere la reversibilità, ma elimina i debiti (insieme all’eredità) ricaduti sull’erede che hanno determoinato la procedura di pignoramento. Quindi riepilogando chi rinuncia ll’eredità continuerà a ricevere la reversibilità, ma non subentra alla persone morta nell’obbligo di saldare i debiti ai creditore. Questa è quindi una riflessione da fare nel caso di debiti del defunto che potrebbero gravare sugli eredi.

Pubblicato da
Vincenzo Pugliano