La pensione di reversibilità del defunto spetta anche all’ex moglie ma non in tutti i casi: ecco quando l’INPS la elargisce
Gli eventi luttuosi prima o poi colpiscono davvero tutti dal momento che la morte è parte integrante del ciclo della vita. Se a lasciare questo mondo, poi, è un nostro parente più stretto, come un marito o un genitore, sembra che il dolore per la perdita non abbia mai fine. Dopo l’organizzazione del funerale spetta ai parenti superstiti portare a termine vari adempimenti burocratici.
Nel caso in cui la famiglia del defunto era economicamente a carico di questo, allora l’INPS provvederà ad emanare la pensione di reversibilità. Si tratta di una quota percentuale che spetta alla famiglia del defunto e il cui importo varia a seconda di vari fattori come la presenza o l’assenza di figli o dell’altro coniuge. In vari casi, poi, la reversibilità è elargita anche all’ex coniuge.
INPS, pensione di reversibilità: in questi casi spetta all’ex coniuge
La pensione di reversibilità è uno strumento che viene erogato direttamente dall‘INPS per consentire ai superstiti diretti di beneficiare di una quota del trattamento pensionistico di quest’ultimo. La reversibilità è una quota parte stabilita da una tabella percentuale variabile per la linea diretta con defunto e il numero dei familiari superstiti che concorrono al contributo.
Proprio per questo motivo che, il prima persona che usufruisce della pensione di reversibilità è la moglie del defunto, seguita da uno o più figli. Nel caso in cui la moglie è venuta a mancare e la coppia non ha avuto figli, allora la reversibilità spetta anche ai fratelli e alle sorelle del defunto sempre se erano economicamente a carico del de cuius.
Ci sommo poi dei casi in cui la pensione di reversibilità spetta anche dall’ex coniuge del defunto. L’ex coniuge doveva essere sposato o unito civilmente e poi separato o divorziato. Per ottenere la reversibilità ex coniuge deve dimostrare la titolarità sia dell’assegno di mantenimento che dell’assegno divorzile.
Però, per poter ricevere la reversibilità dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’ex coniuge non deve essere passata a nuove nozze. Se ci sono tutti i requisiti stabiliti dall’INPS, quindi, l’ex moglie riceverà mensilmente una quota pari a: 60 per cento, in assenza di figli; 80 per cento, con un figlio; 100 per cento, con due o più figli.