In caso di assistenza a un genitore anziano non in grado di mantenersi per stretto necessario alla vita che tipo di obblighi esistono
La popolazione anziana sta aumentando vertiginosamente in Italia, ciò a causa del forte calo demografico e dell’aumento delle speranze di vita che superano abbondantemente di 80 anni sia per femmine he per maschi. Il problema putroppo è che sempre più spesso il sistema di previdenza e assistenza non garantisce più a tutti delle condizioni di vita dignitose.
La solitudine e le difficoltà di molti anziani in età avanzata sono ormai evidenti in tutte le andi città italiane. Se le strutture sociali dello stato non sono sufficienti, sono le famiglie a dover intervenire nella cura e assistenza di anziani e, non si deve dimenticarlo, di disabili non autosufficienti.
In caso di povertà assoluta di una persona anziana, i figli, e non solo, sono tenuti a garantirle lo stretto indispensabile per vivere. Si tratta degli alimenti, di un aiuto economico strettamente necessario per la sopravvivenza. Sono ottenibili solo in presenza di precise circostanze:
Si parla in questi casi di stato di bisogno, di una condizione cioè presente quando una persona non è in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della propria vita (per esempio il vitto, l’abitazione, il vestiario e le cure mediche) per assenza di adeguate risorse patrimoniali e di un reddito da lavoro.
Gli alimenti non sono una misura predeterminata, ma dipendono dalle condizioni economiche del soggetto obbligato e possono essere soddisfatti anche con l’ospitalità, il vitto e l’assistenza, non necessariamente con denaro. Ma per richiedere gli alimenti bisogna agire in tribunale per ottenerli e a fare ricorso al giudice può essere esclusivamente il soggetto che ne ha bisogno.
Quindi gli alimenti sono di natura strettamente economica per la sopravvivenza non prevedono assistenza fisica e personale; l’obbligo può essere soddisfatto anche mediante l’ospitalità o la fornitura dei generi di prima necessità (cibo, medicinali, vestiario); se un figlio si sottrae all’assitenza del genitore anziano, è solo il bisognoso a potergli fare causa non gli altri figli.