In caso di assistenza a un genitore anziano non in grado di mantenersi per stretto necessario alla vita che tipo di obblighi esistono
La popolazione anziana sta aumentando vertiginosamente in Italia, ciò a causa del forte calo demografico e dell’aumento delle speranze di vita che superano abbondantemente di 80 anni sia per femmine he per maschi. Il problema putroppo è che sempre più spesso il sistema di previdenza e assistenza non garantisce più a tutti delle condizioni di vita dignitose.
La solitudine e le difficoltà di molti anziani in età avanzata sono ormai evidenti in tutte le andi città italiane. Se le strutture sociali dello stato non sono sufficienti, sono le famiglie a dover intervenire nella cura e assistenza di anziani e, non si deve dimenticarlo, di disabili non autosufficienti.
Cosa prevede la norma per l’assistenza di un genitore in difficoltà
In caso di povertà assoluta di una persona anziana, i figli, e non solo, sono tenuti a garantirle lo stretto indispensabile per vivere. Si tratta degli alimenti, di un aiuto economico strettamente necessario per la sopravvivenza. Sono ottenibili solo in presenza di precise circostanze:
- il richiedente deve essere in un reale stato di bisogno fisico o economico;
- il richiedente non deve essere in grado di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento.
Si parla in questi casi di stato di bisogno, di una condizione cioè presente quando una persona non è in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della propria vita (per esempio il vitto, l’abitazione, il vestiario e le cure mediche) per assenza di adeguate risorse patrimoniali e di un reddito da lavoro.
Gli alimenti non sono una misura predeterminata, ma dipendono dalle condizioni economiche del soggetto obbligato e possono essere soddisfatti anche con l’ospitalità, il vitto e l’assistenza, non necessariamente con denaro. Ma per richiedere gli alimenti bisogna agire in tribunale per ottenerli e a fare ricorso al giudice può essere esclusivamente il soggetto che ne ha bisogno.
Quindi gli alimenti sono di natura strettamente economica per la sopravvivenza non prevedono assistenza fisica e personale; l’obbligo può essere soddisfatto anche mediante l’ospitalità o la fornitura dei generi di prima necessità (cibo, medicinali, vestiario); se un figlio si sottrae all’assitenza del genitore anziano, è solo il bisognoso a potergli fare causa non gli altri figli.