Ecco quali prospettive si aprono ai futuri percettori del RdC quando, una volta compiuti i 60 anni, passeranno al nuovo contributo. Di cosa si tratta
A partire dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha portato all’attivazione, per i coevi cittadini, di misure senza precedenti quali lo stop di buona parte delle produzione e il confinamento domestico (lockdown), alcune misure economiche rilasciate dallo Stato tramite l’INPS, hanno rappresentato una vera e propria ancora di salvataggio (magari da sola non sufficiente, ma accompagnata da relative integrazioni, un discreto sostegno).
La lunga e drammatica parentesi sanitaria ed epidemica – è stato dimostrato – ha costituito un apprendistato per la voragine economica che si è aperta con la crisi energetica dal 24 febbraio 2022. Sebbene in questo caso i redditi siano presenti, essi sono stati divorati – come nel caso delle fasce più svantaggiate – dall’aumento del costo della vita e dei consumi, oltre che dal caro bollette.
Bonus e integrazioni sono andati in soccorso ai redditi di lavoratori, pensionati e percettori di indennità e sussidi. L’ulteriore ristoro ha ovviamente riguardato i percettori del Reddito di Cittadinanza. Un aiuto, questo, che con l’ultima legge di bilancio è stato rinnovato assieme all’Assegno Unico per le famiglie, ma, a differenza del secondo, soltanto per quest’anno, poi arriverà la cessazione.
Già nell’anno in corso, la manovra ha ridisegnato il RdC, in particolare nei criteri di durata: soltanto sette mensilità al posto dei diciotto mesi di erogazioni rinnovabili; inoltre l’offerta del Centro per l’Impiego passa da tre a una. Il contributo è esteso fino alla fine dell’anno soltanto per i titolari con figli minorenni o disabili a carico e over 60. Entro la fine di marzo dovrebbe subentrare la MIA, la misura di inclusione attiva, che prenderà il posto del RdC dal prossimo anno.
La nuova misura si rivolge a due platee: le famiglie in difficoltà economiche con persone occupabili; le famiglie in difficoltà economiche senza persone occupabili. Le prime devono includere al loro interno almeno un soggetto fragile (minorenne, disabile o anziano); questo soggetto non c’è nelle seconde, ma con un soggetto occupabile tra 18 e 60 anni. Se il componente ha dunque sessant’anni, ma non è occupabile, riceverà la MIA per 18 mesi, e dopo un mese, per altri 12 mesi; se il sessantenne è soggetto occupabile, l’erogazione si riduce a 12 mesi e rinnovata per altri 6 mesi dopo il consueto mese di stop.