Nel caso del decesso del suocero sono tante le nuore che si chiedono se vengono accollati anche i debiti nel caso ci fossero
Nel momento del decesso di una persona a noi cara, come può essere un parente stretto o uno “alla lontana”, il sentimento che accomuna tutti è quello di profonda tristezza per la perdita. A seguito dell’organizzazione del funerale e dei vari adempimenti burocratici, possiamo restare sorpresi del fatto che il defunto aveva stilato un testamento.
Non capita di rado che a finire nel testamento di un suocero sia anche la nuora o il genero, soprattutto se con questi c’era un forte e duraturo legame che solo la morte è riuscito a strappare. Nel momento in cui siamo stati citati nell’eredità dobbiamo scegliere se accettarla o rifiutarla. Ma cosa accade se il suocero aveva dei debiti? Ricadono su di noi?
I debiti del suocero ricadono su nuore e generi?
Nel caso in cui nostro suocero ci abbia citato nel testamento, accettando l’eredità ci accolleremo non solo i suoi diritti ma anche i suoi doveri, inclusi anche gli eventuali debiti contratti in vita. Quindi se si accetta l’eredità si accetta anche l’eventuale debito tributario e le cartelle esattoriali andranno saldate.
Ricordiamo che i debiti che gli eredi dovranno saldare riguardano le cartelle esattoriali e non le eventuali sanzioni accessorie che restano in capo al defunto e non si trasmettono all’erede. Dovrà invece essere saldata l’imposta: in questo caso l’erede deve rivolgersi all’Agenzia delle Entrate e chiedere che sulla cartella in questione non siano caricate anche le sanzioni.
Nuore e generi, però, accettando l’eredità possono ricorrere anche al beneficio di inventario: in questo modo si possono tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Questo significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Il beneficio di inventario è effettuato con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.
Tale dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, ovvero dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari. Il termine per effettuare l’accettazione con beneficio è di tre mesi dal decesso del defunto per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari.