Cosa succede nel caso di mancato versamento degli alimenti da parte di un genitore, quali conseguenze ci sono
La nascita di un bambino già di per sé fa scaturire degli obblighi in carico ai genitori, che fin da quel momento devono provvedere al mantenimento del neonato. In questo senso l’obbligo al mantenimento dopo una separazione è scattato a prescindere dalla decisione del giudice, come quello di qualsiasi genitore, ma non per questo non è di minore importanza.
Alimenti e mantenimento non sono proprio la stessa cosa. I primi sono una misura di sostegno da versare periodicamente all’ex coniuge (come ad altri familiari) se questi non ha mezzi adeguati e non può procurarseli. Serve a garantire autosufficienza economica. Il secondo invece mira alla conservazione del tenore di vita del coniuge dal quale si è separati. Il mantenimento presuppone un matrimonio, con tutti gli obblighi patrimoniali e assistenziali legati a quello stato civile. Ma comunemente sono considerati sinonimi.
Un genitore che non versa il mantenimento ai figli è responsabile sia dal punto di vista civile, sia da quello penale. Nel primo caso infatti è tenuto a risarcire la prole delle condizioni di vita precarie derivanti dal mancato versamento del mantenimento e dlle occasioni di crescita sociale e personale non avute. Dal secondo punto di vista è perseguibile penalmente per il reato punto dall‘articolo 570 del Codice penale di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Contro un genitore che non versa il mantenimento dei figli, si può sporgere denuncia (è l’ex coniuge che può farlo), con rischio di reclusione fino a un anno di carcere o una multa da 103 a 1032 euro. Il carcere avviene di solito nei casi più gravi e quando il genitore è stato inadempiente a lungo. Ma non è l’unico rischio per chi non garantisce la sussistenza ai figli.
Infatti si può arrivare al pignoramento dei beni con il loro sequestro conservativo prima di arrivare al pignoramento stesso. Il giudice può disporre anche l’ordine di pagamento dello stipendio o della pensione direttamente dal datore di lavoro o dall’Inps al beneficiario per gli importi dovuti a titolo di mantenimento.