Le ferie sono un diritto di ogni lavorate sia del settore pubblico che di quello privato. Ecco quanti giorni spettano per legge
Tutti i lavoratori del settore pubblico e privato hanno diritto alle ferie annuali retribuite. Il diritto alle ferie fu introdotto per soddisfare le esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, consentendo di partecipare più incisivamente nella vita di relazione, familiare e sociale, tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore di lavoro.
Le ferie devono essere godute dal lavoratore in un arco temporale stabilito dal datore di lavoro sulla base delle esigenze organizzative ma il lavoratore deve essere preventivamente informato. Il datore di lavoro, in materia di ferie, deve realizzare un equo contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro.
Ferie, ecco quanto spetta per legge a un lavoratore
In ferie devono andare per legge tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia la qualifica, la mansione o il tipo di contratto applicato; l’obbligo di concedere le ferie retribuite spetta non solo alle imprese, ma anche ai datori di lavoro individuali. La normativa nazionale di riferimento sulle ferie è contenuta in una legge del 2003 e prevede che il lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Sono tre i periodi di ferie di cui può usufruire un lavoratore. Un primo periodo di almeno due settimane da fruirsi nel corso dell’anno di maturazione in modo ininterrotto su richiesta del lavoratore; un secondo periodo di due settimane, necessarie al completamento dell’obbligo delle quattro settimane previste dalla norma, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.
Infine un eventuale terzo periodo superiore al minimo delle quattro settimane e previsto dalla contrattazione collettiva che può essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dalla contrattazione stessa. L’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro.
La maturazione delle ferie è strettamente collegata all’effettiva prestazione di lavoro, inclusi i casi di assenza che sono da considerarsi come effettiva presenza in servizio come l’astensione obbligatoria per congedo di paternità o di maternità; il congedo matrimoniale; l’infortunio sul lavoro; la malattia e gli incarichi presso i seggi elettorali.
Le ferie, invece, non maturano durante il congedo parentale; l’assenza per malattia del bambino; l’aspettativa sindacale per cariche elettive; lo sciopero; il servizio militare di leva;
il periodo di preavviso non lavorato e la sospensione dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione a zero ore.